+Articolo 70 5.

Articolo 70 5.

Gli enti stabiliscono l'importo di ogni strumento di classe 2 il cui rischio è ponderato a norma del paragrafo 4 moltiplicando l'importo specificato alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo specificato alla lettera b) del presente paragrafo:

a) 

l'importo delle detenzioni che devono essere ponderate per il rischio a norma del paragrafo 4;

b) 

la percentuale risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del paragrafo 3.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito