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+Articolo 70 5. |
Articolo 70 5.Gli enti stabiliscono l'importo di ogni strumento di classe 2 il cui rischio è ponderato a norma del paragrafo 4 moltiplicando l'importo specificato alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo specificato alla lettera b) del presente paragrafo:
a)
l'importo delle detenzioni che devono essere ponderate per il rischio a norma del paragrafo 4;
b)
la percentuale risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del paragrafo 3. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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