+Articolo 79 1.

Articolo 79 1.

Se un ente detiene strumenti di capitale o passività considerati strumenti di fondi propri in un soggetto del settore finanziario o strumenti di passività ammissibili in un ente e l'autorità competente ritiene che tali posizioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata a riorganizzare e ripristinare la sostenibilità economica del soggetto o dell'ente, l'autorità competente può, su base temporanea, rinunciare all'applicazione delle disposizioni in materia di deduzione che sarebbero altrimenti applicabili a tali strumenti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito