+Selection of TLPT Testers
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Selection of TLPT Testers
Engage either internal or external TLPT testers, with external testers contracted every third TLPT cycle. Ensure internal testers are regulator-approved, possess adequate resources, and engage external threat intelligence providers. Select TLPT testers based on reputation, expertise in threat intelligence, penetration testing, and red team practices, relevant certifications, independent assurance, and indemnity insurance coverage. Ensure that contracts concluded with external testers require a sound management of the TLPT results and that any data processing thereof, including any generation, store, aggregation, draft, report, communication or destruction, do not create risks.
Ensure independence of teams where internal and external testers operate separately, and verify relevant certifications, independent assurance, and indemnity insurance coverage. *Note that this control is only applicable for financial institutions wich are eligible for TLPT. Refer to the RTS on TLPT for more information on applicability.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Regolamentazioni correlate
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Regolamentazioni correlate
Regolamentazioni
| Fonte |
Regolamentazione |
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EULAW
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Articolo 26 1
1. Le entità finanziarie, diverse dalle entità di cui all’articolo 16, paragrafo 1, primo comma, e dalle microimprese, che sono identificate conformemente al paragrafo 8, terzo comma, del presente articolo, effettuano test avanzati sotto forma di test di penetrazione basati su minacce con cadenza almeno triennale. Sulla base del profilo di rischio dell’entità finanziaria e tenuto conto delle circostanze operative, l’autorità competente può, se necessario, chiedere all’entità finanziaria di ridurre o aumentare tale frequenza.
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EULAW
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Articolo 26 2
2. Ciascun test di penetrazione guidato dalla minaccia riguarda alcune o tutte le funzioni essenziali o importanti dell’entità finanziaria ed è effettuato sui sistemi attivi di produzione a supporto di tali funzioni.
Le entità finanziarie identificano tutti i sistemi, i processi e le tecnologie TIC sottostanti a supporto delle funzioni essenziali o importanti e tutti i pertinenti servizi TIC, compresi quelli a supporto di funzioni essenziali o importanti che sono stati esternalizzate o appaltate a fornitori terzi di servizi TIC.
Le entità finanziarie valutano quali funzioni essenziali o importanti debbano essere interessate dai TLPT. Il risultato della valutazione determina il preciso ambito di applicazione dei TLPT ed è convalidato dalle autorità competenti.
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EULAW
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Articolo 26 3
3. Qualora i fornitori terzi di servizi TIC rientrino nell’ambito di applicazione dei TLPT, l’entità finanziaria adotta le misure e le salvaguardie necessarie per garantire la partecipazione di tali fornitori terzi di servizi TIC ai TLPT ed è sempre pienamente responsabile di garantire il rispetto del presente regolamento.
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EULAW
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Articolo 26 4
4. Fatto salvo il paragrafo 2, primo e secondo comma, laddove si ritiene ragionevolmente che la partecipazione di un fornitore terzo di servizi TIC ai TLPT di cui al paragrafo 3 possa avere un impatto avverso sulla qualità o la sicurezza dei servizi offerti dal fornitore terzo di servizi TIC a clienti che sono entità non rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, ovvero sulla riservatezza dei dati relativi a tali servizi, l’entità finanziaria e il fornitore terzo di servizi TIC possono concordare per iscritto che il fornitore terzo di servizi TIC stipuli direttamente accordi contrattuali con un soggetto incaricato dello svolgimento dei test esterno, allo scopo di condurre, sotto la direzione di un’entità finanziaria designata, un TLPT congiunto che coinvolga diverse entità finanziarie (pooled testing) a cui il fornitore terzo di servizi TIC fornisce tali servizi.
Detto test congiunto riguarda la pertinente gamma di servizi TIC a supporto delle funzioni essenziali o importanti appaltate dalle entità finanziarie al rispettivo fornitore terzo di servizi TIC. I test congiunti sono considerati TLPT effettuati dalle entità finanziarie che partecipano ai test congiunti.
Il numero di entità finanziarie che partecipano ai test congiunti è debitamente calibrato tenendo conto della complessità e dei tipi di servizi interessati.
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EULAW
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Articolo 26 6
6. Alla fine dei test, dopo che le relazioni e i piani correttivi siano stati concordati, l’entità finanziaria e, ove applicabile, i soggetti incaricato dello svolgimento dei test esterni trasmettono all’autorità, designata conformemente al paragrafo 9 o 10, una sintesi delle pertinenti risultanze, i piani correttivi e la documentazione attestante che i TLPT sono stati svolti conformemente ai requisiti.
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EULAW
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Articolo 26 7
7. Le autorità forniscono alle entità finanziarie un attestato che conferma che i test sono stati svolti conformemente ai requisiti, come si evince dalla documentazione, in modo da consentire il riconoscimento reciproco dei TLPT tra le autorità competenti. L’entità finanziaria notifica all’autorità competente interessata l’attestato, la sintesi delle pertinenti risultanze e i piani correttivi.
Fatto salvo tale attestato, le entità finanziarie rimangono sempre pienamente responsabili degli impatti dei test di cui al paragrafo 4.
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EULAW
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Articolo 26 8
8. Per l’effettuazione dei TLPT, le entità finanziarie si avvalgono di soggetti incaricati dello svolgimento dei test in conformità dell’articolo 27. Quando ricorrono a soggetti incaricati dello svolgimento dei test interni per l’effettuazione di TLPT, le entità finanziarie si avvalgono di un soggetto incaricato dello svolgimento dei test esterno ogni tre test.
Gli enti creditizi classificati come significativi a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013, ricorrono esclusivamente a soggetto incaricato dello svolgimento dei test esterni conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, lettere da a) a e).
Le autorità competenti identificano le entità finanziarie che hanno l’obbligo di svolgere TLPT tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 2, sulla base della valutazione degli elementi seguenti:
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a)
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i fattori correlati all’impatto, in particolare la portata dell’impatto sul settore finanziario dei servizi forniti e delle attività svolte dall’entità finanziaria;
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b)
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i possibili problemi di stabilità finanziaria, tra cui il carattere sistemico dell’entità finanziaria a livello di Unione o nazionale, a seconda dei casi;
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c)
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lo specifico profilo dei rischi informatici, il livello di maturità delle TIC dell’entità finanziaria o le caratteristiche tecnologiche in questione.
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EULAW
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Articolo 27 1
1. Per lo svolgimento dei test di penetrazione basati su minacce, le entità finanziarie ricorrono unicamente a soggetto incaricato dello svolgimento dei test che:
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a)
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possano vantare il più alto grado di idoneità e reputazione;
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b)
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possiedano capacità tecniche e organizzative e dimostrino esperienza specifica nel campo delle analisi delle minacce, dei test di penetrazione e dei test red team;
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c)
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siano certificati da un ente di accreditamento in uno Stato membro o rispettino codici formali di condotta o quadri etici;
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d)
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forniscano una garanzia indipendente o una relazione di audit concernente la solida gestione dei rischi derivanti dallo svolgimento di TLPT, comprese la dovuta protezione delle informazioni riservate dell’entità finanziaria e il risarcimento dei rischi commerciali dell’entità finanziaria;
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e)
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siano debitamente e pienamente coperti da un’assicurazione di responsabilità professionale, anche contro i rischi di colpa e negligenza.
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EULAW
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Articolo 27 2
2. Quando ricorrono a soggetto incaricato dello svolgimento dei test interni, le entità finanziare devono provvedere affinché, oltre all’obbligo di cui al paragrafo 1, siano soddisfatte le condizioni seguenti:
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a)
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tale ricorso è stato approvato dall’autorità competente interessata o dall’autorità pubblica unica designata conformemente all’articolo 26, paragrafi 9 e 10;
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b)
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l’autorità competente interessata ha verificato che l’entità finanziaria dispone di risorse dedicate sufficienti e che essa ha garantito che siano evitati conflitti d’interessi durante le fasi di progettazione ed esecuzione del test; e
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c)
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il soggetto che fornisce analisi delle minacce è esterno all’entità finanziaria.
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EULAW
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Articolo 27 3
3. Le entità finanziarie garantiscono che i contratti conclusi con i soggetti incaricati dello svolgimento dei test esterni prevedano una solida gestione dei risultati dei TLPT e che qualsiasi trattamento dei dati, comprese la generazione, la conservazione, l’aggregazione, l’elaborazione, la segnalazione, la comunicazione o la distruzione, non comporti rischi per l’entità finanziaria.
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