+Articolo 111 5.
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Articolo 111 5.
Quando un ente si avvale del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all’articolo 223, il valore dell’esposizione dei titoli o delle merci venduti, costituiti in garanzia o prestati sulla base di un’operazione di finanziamento tramite titoli è maggiorato delle rettifiche per volatilità adeguate per detti titoli o merci, conformemente agli articoli 223 e 224.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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