+Articolo 111 5.

Articolo 111 5.

Quando un ente si avvale del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all’articolo 223, il valore dell’esposizione dei titoli o delle merci venduti, costituiti in garanzia o prestati sulla base di un’operazione di finanziamento tramite titoli è maggiorato delle rettifiche per volatilità adeguate per detti titoli o merci, conformemente agli articoli 223 e 224.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito