+Articolo 111 Valore dell’esposizione
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---+Articolo 111 8.

Articolo 111 Valore dell’esposizione

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 111 1.
Il valore dell’esposizione di un elemento dell’attivo è il suo valore contabile rimanente dopo l’applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi dell’articolo 110, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi dell’articolo 34 relative ad attività non ricomprese nel portafoglio di negoziazione dell’ente, delle deduzioni degli importi ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera m), e di altre riduzioni dei fondi propri relative all’elemento dell’attivo.
Articolo 111 2.

Il valore dell’esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell’allegato I è pari alle percentuali, indicate di seguito, del valore nominale di tali elementi dopo l’applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche conformemente all’articolo 110 e delle deduzioni degli importi ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera m):

a) 

100 % per gli elementi di cui alla categoria (bucket) 1;

b) 

50 % per gli elementi di cui alla categoria 2;

c) 

40 % per gli elementi di cui alla categoria 3;

d) 

20 % per gli elementi di cui alla categoria 4;

e) 

10 % per gli elementi di cui alla categoria 5.

Articolo 111 3.

Il valore dell’esposizione di un impegno su un elemento fuori bilancio di cui al paragrafo 2 è pari alla più bassa delle percentuali, indicate di seguito, del valore nominale dell’impegno dopo l’applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche e delle deduzioni degli importi ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera m):

a) 

la percentuale di cui al paragrafo 2 applicabile all’elemento in relazione al quale si assume l’impegno;

b) 

la percentuale di cui al paragrafo 2 applicabile al tipo di impegno.

Articolo 111 4.
Gli accordi contrattuali offerti da un ente, ma non ancora accettati dal cliente, che diventerebbero impegni qualora venissero accettati dal cliente, sono trattati come impegni e la percentuale applicabile è quella prevista ai sensi del paragrafo 2.

Per gli accordi contrattuali che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 5, punto 10, lettere da a) ad e), la percentuale applicabile è pari allo 0 %.

Articolo 111 5.
Quando un ente si avvale del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all’articolo 223, il valore dell’esposizione dei titoli o delle merci venduti, costituiti in garanzia o prestati sulla base di un’operazione di finanziamento tramite titoli è maggiorato delle rettifiche per volatilità adeguate per detti titoli o merci, conformemente agli articoli 223 e 224.
Articolo 111 6.
Il valore dell’esposizione degli strumenti derivati di cui all’elenco dell’allegato II è determinato conformemente al capo 6, tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione come specificato in tale capo. Il valore dell’esposizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli e delle operazioni con regolamento a lungo termine può essere determinato conformemente al capo 4 o 6.
Articolo 111 7.
Qualora l’esposizione sia coperta da una protezione del credito di tipo reale, il valore dell’esposizione può essere modificato conformemente al capo 4.
Articolo 111 8.

L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) 

i criteri che gli enti devono utilizzare per assegnare gli elementi fuori bilancio, ad eccezione di quelli già inclusi nell’allegato I, alle categorie da 1 a 5 di cui all’allegato I;

b) 

i fattori che potrebbero limitare la capacità degli enti di annullare gli impegni revocabili incondizionatamente di cui all’allegato I;

c) 

il processo per notificare all’ABE la classificazione da parte degli enti di altri elementi fuori bilancio che comportano rischi analoghi a quelli di cui all’allegato I.

L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito