+Articolo 113 1.
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Articolo 113 1.
Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio si applicano, conformemente alle disposizioni della sezione 2 del presente regolamento, fattori di ponderazione del rischio a tutte le esposizioni, a meno che tali esposizioni non siano dedotte dai fondi propri o non siano soggette al trattamento di cui all’articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma. L’applicazione dei fattori di ponderazione del rischio è in funzione della classe in cui l’esposizione è classificata e, conformemente a quanto specificato alla sezione 2, della relativa qualità creditizia. La qualità creditizia può essere determinata con riferimento alle valutazioni del merito di credito espresse dalle ECAI o alle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all’esportazione, conformemente alla sezione 3. Ad eccezione delle esposizioni assegnate alle classi di esposizioni di cui all’articolo 112, lettere a), b), c) ed e) del presente regolamento, qualora la valutazione a norma dell’articolo 79, lettera b), della direttiva 2013/36/UE indichi caratteristiche di rischio più elevate rispetto a quelle implicite nella classe di merito di credito alla quale l’esposizione sarebbe assegnata in base alla valutazione del merito di credito applicabile effettuata dall’ECAI prescelta o dall’agenzia per il credito all’esportazione, l’ente assegna un fattore di ponderazione del rischio che sia almeno di una classe di merito di credito superiore alla ponderazione del rischio implicita nella valutazione del merito di credito dell’ECAI prescelta o dell’agenzia per il credito all’esportazione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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