+Articolo 113 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
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---+Articolo 113 3.
---+Articolo 113 4.
---+Articolo 113 5.
---+Articolo 113 6.
---+Articolo 113 7.
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Articolo 113 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 113 1.
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Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio si applicano, conformemente alle disposizioni della sezione 2 del presente regolamento, fattori di ponderazione del rischio a tutte le esposizioni, a meno che tali esposizioni non siano dedotte dai fondi propri o non siano soggette al trattamento di cui all’articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma. L’applicazione dei fattori di ponderazione del rischio è in funzione della classe in cui l’esposizione è classificata e, conformemente a quanto specificato alla sezione 2, della relativa qualità creditizia. La qualità creditizia può essere determinata con riferimento alle valutazioni del merito di credito espresse dalle ECAI o alle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all’esportazione, conformemente alla sezione 3. Ad eccezione delle esposizioni assegnate alle classi di esposizioni di cui all’articolo 112, lettere a), b), c) ed e) del presente regolamento, qualora la valutazione a norma dell’articolo 79, lettera b), della direttiva 2013/36/UE indichi caratteristiche di rischio più elevate rispetto a quelle implicite nella classe di merito di credito alla quale l’esposizione sarebbe assegnata in base alla valutazione del merito di credito applicabile effettuata dall’ECAI prescelta o dall’agenzia per il credito all’esportazione, l’ente assegna un fattore di ponderazione del rischio che sia almeno di una classe di merito di credito superiore alla ponderazione del rischio implicita nella valutazione del merito di credito dell’ECAI prescelta o dell’agenzia per il credito all’esportazione.
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Articolo 113 2.
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Ai fini dell'applicazione del fattore di ponderazione del rischio conformemente al paragrafo 1, il valore dell'esposizione è moltiplicato per il fattore di ponderazione del rischio specificato o determinato conformemente alla sezione 2.
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Articolo 113 3.
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Qualora un’esposizione sia soggetta a protezione del credito, il valore dell’esposizione o il fattore di ponderazione del rischio applicabile a tale esposizione, a seconda dei casi, può essere modificato conformemente al presente capo e al capo 4.
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Articolo 113 4.
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Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate sono calcolati conformemente al capo 5.
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Articolo 113 5.
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Al valore dell’esposizione di qualsiasi elemento per il quale non è fornita alcuna ponderazione del rischio a norma del presente capo è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.
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Articolo 113 6.
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►M17
Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a elementi del capitale primario di classe 1, a elementi aggiuntivi di classe 1 o a elementi di classe 2, un ente può, subordinatamente alla preventiva approvazione delle autorità competenti, decidere di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni dell’ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, o un’impresa legata all’ente da una relazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE. Le autorità competenti hanno il potere di concedere l’approvazione se sono soddisfatte le condizioni seguenti: ◄
▼M17
a)
la controparte è un ente o un ente finanziario cui si applicano requisiti prudenziali adeguati;
▼C2
b)
la controparte è inclusa integralmente nello stesso consolidamento dell'ente;
c)
la controparte è soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente;
d)
la controparte ha sede nello stesso Stato membro dell'ente;
e)
non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte della controparte all'ente.
Nei casi in cui l'ente, in conformità con il presente paragrafo, è autorizzato a non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1, può attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.
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Articolo 113 7.
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Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a elementi del capitale primario di classe 1, a elementi aggiuntivi di classe 1 e a elementi di classe 2, gli enti possono, subordinatamente all'autorizzazione preventiva delle autorità competenti, non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni nei confronti di controparti con le quali l'ente partecipa ad un sistema di tutela istituzionale, consistente in un accordo sulla responsabilità previsto in via contrattuale o dalla legge che tutela tali enti e, in particolare, assicura la loro liquidità e la loro solvibilità per evitare il fallimento ove necessario. Le autorità competenti hanno il potere di concedere l'autorizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
i requisiti di cui al paragrafo 6, lettere a), d) ed e) sono soddisfatti;
b)
gli accordi assicurano che il sistema di tutela istituzionale sia in grado di concedere il sostegno necessario conformemente al suo scopo istituzionale, a partire da fondi prontamente disponibili;
c)
il sistema di tutela istituzionale dispone di strumenti adeguati e concordati uniformemente per il monitoraggio e la classificazione dei rischi, fornendo una rappresentazione completa delle situazioni di rischio di tutti i singoli membri e del sistema di tutela istituzionale nel suo complesso, con le corrispondenti possibilità di influenzamento; tali sistemi monitorano adeguatamente le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178, paragrafo 1;
d)
il sistema di tutela istituzionale conduce la propria analisi dei rischi, che è comunicata ai singoli membri;
e)
il sistema di tutela istituzionale redige e pubblica annualmente una relazione consolidata comprendente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso, oppure una relazione comprendente lo stato patrimoniale aggregato, il conto economico aggregato, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso;
f)
i membri del sistema di tutela istituzionale sono tenuti a dare un preavviso di almeno 24 mesi se desiderano porre fine al sistema;
g)
il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale sono eliminati;
h)
il sistema di tutela istituzionale è basato su un'ampia partecipazione di enti creditizi dotati di un profilo d'attività prevalentemente omogeneo;
i)
l'adeguatezza degli strumenti di cui alle lettere c) e d) è approvata e monitorata ad intervalli regolari dalle autorità competenti in materia.
Nei casi in cui l'ente, in conformità con il presente paragrafo, decide di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1, può attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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