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+Articolo 122 bis 1. |
Articolo 122 bis 1.Nell’ambito della classe delle esposizioni verso imprese di cui all’articolo 112, lettera g), gli enti distinguono come esposizioni da finanziamenti specializzati le esposizioni che possiedono tutte le caratteristiche seguenti:
a)
si tratta di esposizioni verso un soggetto creato ad hoc per finanziare o amministrare attività materiali, o di esposizioni economicamente analoghe a tali esposizioni;
b)
si tratta di esposizioni non inerenti al finanziamento di immobili residenziali o di immobili non residenziali e che rientrano nelle definizioni di esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica, esposizioni da finanziamento di progetti o esposizioni da finanziamento su merci di cui al paragrafo 3;
c)
le condizioni contrattuali che disciplinano l’obbligo relativo all’esposizione conferiscono all’ente un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito da esse prodotto;
d)
la fonte primaria di rimborso dell’obbligazione relativa all’esposizione è rappresentata dal reddito generato dalle attività finanziate piuttosto che dall’autonoma capacità di una più ampia impresa commerciale. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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