|
+Articolo 122 bis 3. |
Articolo 122 bis 3.Alle esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito direttamente applicabile effettuata da un’ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio come segue:
a)
quando lo scopo dell’esposizione da finanziamenti specializzati è finanziare l’acquisizione di attività materiali, tra cui navi, aerei, satelliti, automotrici e flotte, e il reddito che sarà prodotto da tali attività si presenta sotto forma di flussi di cassa generati dall’attività materiale specifica oggetto di finanziamento e data in pegno o assegnata al prestatore («esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica»), gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 100 %;
b)
quando lo scopo dell’esposizione da finanziamenti specializzati è fornire finanziamenti a breve termine di riserve, scorte o crediti su merci negoziate in borsa (exchange-traded commodities), compresi petrolio greggio, metalli o derrate alimentari, e il reddito che sarà generato da tali riserve, scorte o crediti è costituito dai proventi della vendita delle merci («esposizioni da finanziamento su merci»), gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 100 %;
c)
quando lo scopo dell’esposizione da finanziamenti specializzati è finanziare un singolo progetto, sotto forma di finanziamento della costruzione di una nuova infrastruttura o di rifinanziamento di un’infrastruttura esistente, con o senza miglioramenti, per lo sviluppo o l’acquisizione di infrastrutture grandi, complesse e costose, anche nei settori energetico, chimico, estrattivo, dei trasporti, dell’ambiente e delle telecomunicazioni, e l’ente prestatore tenga primariamente in considerazione i redditi generati dal progetto finanziato, sia come fonte di rimborso che come garanzia per il prestito («esposizioni da finanziamento di progetti»), gli enti applicano i fattori di ponderazione del rischio seguenti:
i)
130 % se il progetto al quale l’esposizione fa riferimento è in fase preoperativa;
ii)
a condizione che non si applichi la rettifica ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all’articolo 501 bis, l’80 % se il progetto al quale l’esposizione fa riferimento è in fase operativa e l’esposizione soddisfa tutti i criteri seguenti:
1)
vi sono restrizioni contrattuali alla capacità del debitore di svolgere attività che potrebbero ledere gli interessi dei finanziatori, tra cui il divieto di emettere nuovo debito senza il consenso dei detentori del debito esistenti;
2)
il debitore dispone di sufficienti fondi di riserva integralmente coperti da disponibilità liquide o altri meccanismi finanziari con un soggetto per coprire il fabbisogno in termini di riserva per imprevisti e di capitale di esercizio per tutta la vita utile del progetto oggetto di finanziamento, purché a tale soggetto sia stato assegnato un rating emesso da un’ECAI riconosciuta almeno nella classe di merito di credito 3 o, per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese conformemente al capo 3, qualora il soggetto non disponga di una valutazione del merito di credito da parte di un’ECAI riconosciuta, gli sia assegnato un rating di credito interno equivalente almeno alla classe di merito di credito 3 da parte dell’ente, a condizione che il soggetto sia valutato internamente dall’ente in conformità delle disposizioni del capo 3, sezione 6;
3)
il progetto al quale l’esposizione fa riferimento genera flussi di cassa prevedibili e che coprono tutti i futuri rimborsi del prestito;
4)
se le entrate del debitore non sono finanziate da pagamenti da parte di un numero elevato di utenti, la fonte del rimborso dell’obbligazione dipende da una controparte principale che è uno dei soggetti seguenti:
—
una banca centrale, un’amministrazione centrale, un’amministrazione regionale o un’autorità locale, a condizione che sia loro assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma degli articoli 114 e 115 o che sia loro attribuito un rating, emesso da un’ECAI riconosciuta, almeno nella classe di merito di credito 3; oppure, nel caso di enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese conformemente al capo 3, se la banca centrale, l’amministrazione centrale, l’amministrazione regionale o l’autorità locale non dispongono di una valutazione del merito di credito da parte di un’ECAI riconosciuta, è loro assegnato un rating di credito interno equivalente almeno alla classe di merito di credito 3 da parte dell’ente, a condizione che esse siano valutate internamente dall’ente in conformità delle disposizioni del capo 3, sezione 6;
—
un organismo del settore pubblico, a condizione che gli sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 20 % a norma dell’articolo 116 o che gli sia attribuito un rating emesso da un’ECAI riconosciuta almeno nella classe di merito di credito 3 o, per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese conformemente al capo 3, qualora l’organismo del settore pubblico non disponga di una valutazione del merito di credito da parte di un’ECAI riconosciuta, che gli sia assegnato un rating di credito interno equivalente almeno alla classe di merito di credito 3 da parte dell’ente, purché l’organismo del settore pubblico sia valutato internamente dall’ente in conformità del capo 3, sezione 6;
—
una società a cui è stato assegnato un rating emesso da un’ECAI riconosciuta almeno nella classe di merito di credito 3 o, per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese conformemente al capo 3, qualora la società non disponga di una valutazione del merito di credito da parte di un’ECAI riconosciuta, le sia assegnato un rating di credito interno equivalente almeno alla classe di merito di credito 3 da parte dell’ente, a condizione che la società sia valutata internamente dall’ente in conformità del capo 3, sezione 6;
5)
le disposizioni contrattuali che disciplinano l’esposizione verso il debitore prevedono un elevato grado di tutela per l’ente prestatore in caso di default del debitore;
6)
la controparte principale o le altre controparti che soddisfano analogamente i criteri di ammissibilità della controparte principale tutelano in maniera efficace l’ente prestatore nei confronti di perdite derivanti dalla cessazione del progetto;
7)
all’ente prestatore sono concessi in garanzia, nella misura consentita dalla legge applicabile, tutte le attività e tutti i contratti necessari per la gestione del progetto;
8)
l’ente prestatore è in grado di assumere il controllo del soggetto debitore in caso di evento di default;
iii)
100 % se il progetto al quale l’esposizione si riferisce è in fase operativa e l’esposizione non soddisfa le condizioni di cui al punto ii);
d)
ai fini della lettera c), punto ii), punto 3), i flussi di cassa generati sono considerati prevedibili solo se una parte considerevole delle entrate soddisfa una o più delle condizioni seguenti:
i)
le entrate sono basate sulla disponibilità, vale a dire che, una volta completata la costruzione, il debitore ha diritto, purché siano soddisfatte le condizioni contrattuali, a pagamenti dalle sue controparti contrattuali che coprano i costi operativi e di manutenzione, i costi del servizio del debito e i rendimenti degli strumenti di capitale man mano che il debitore gestisce il progetto, e tali pagamenti non sono soggetti a oscillazioni della domanda, come i livelli di traffico, e sono generalmente adeguati solo per la mancanza di prestazioni o la mancanza di disponibilità delle attività verso il pubblico;
ii)
le entrate sono soggette a regolamentazione del tasso di rendimento;
iii)
le entrate sono soggette a contratto prendi o paghi (take-or-pay);
e)
ai fini della lettera c), per fase operativa si intende la fase in cui il soggetto appositamente costituito per finanziare il progetto, o economicamente comparabile, soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
i)
il soggetto dispone di un flusso di cassa netto positivo sufficiente a coprire l’eventuale obbligazione contrattuale residua;
ii)
il soggetto dispone di un debito a lungo termine in diminuzione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|