+Articolo 141 2.

Articolo 141 2.

In deroga al paragrafo 1, qualora un’esposizione derivi dalla partecipazione di un ente a un prestito accordato, o garantito contro il rischio di convertibilità e trasferimento, da una banca multilaterale di sviluppo di cui all’articolo 117, paragrafo 2, il cui status di creditore privilegiato è riconosciuto nel mercato, la valutazione del merito di credito relativa all’elemento in valuta nazionale del debitore può essere utilizzata per derivare una ponderazione del rischio per un’esposizione sullo stesso debitore denominata in valuta estera.

Ai fini del primo comma, qualora l’esposizione denominata in valuta estera sia garantita contro il rischio di convertibilità e di trasferimento, la valutazione del merito di credito relativa all’elemento in valuta nazionale del debitore può essere utilizzata soltanto ai fini della ponderazione del rischio sulla parte garantita di tale esposizione. La parte di tale esposizione che non è garantita è ponderata per il rischio sulla base di una valutazione del merito di credito del debitore che si riferisce a un elemento denominato in tale valuta estera.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito