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+Articolo 151 8. |
Articolo 151 8.Gli enti applicano i valori della LGD di cui all’articolo 161, paragrafo 1, e le SA-CCF conformemente all’articolo 166, paragrafi 8, 8 bis e 8 ter, per le esposizioni seguenti:
a)
esposizioni classificate nella classe delle esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera b);
b)
esposizioni verso soggetti del settore finanziario diverse da quelle di cui alla lettera a) del presente comma;
c)
esposizioni verso grandi imprese non classificate nella classe di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punto ii). Per le esposizioni appartenenti alle classi di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera a), lettera a bis), punto i) o ii), o lettera c), punti i), ii) o iii), ad eccezione delle esposizioni di cui al primo comma del presente paragrafo, gli enti applicano i valori della LGD fissati all’articolo 161, paragrafo 1, e le SA-CCF ai sensi dell’articolo 166, paragrafi 8, 8 bis e 8 ter, fatto salvo il caso in cui siano stati autorizzati a utilizzare stime interne della LGD e dell’IRB-CCF per tali esposizioni ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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