+Articolo 151 Trattamento per classe di esposizioni
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Articolo 151 Trattamento per classe di esposizioni
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 151 1.
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Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio relativi al rischio di credito delle esposizioni incluse in una delle classi di esposizione di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera a) lettera a bis), punto i) o ii), lettera b), lettera c), punto i), ii) o iii), lettera d), punto i), ii), iii) o iv) o lettera g), sono calcolati conformemente alla sottosezione 2, a meno che tali esposizioni non siano dedotte dai fondi propri o non siano soggette al trattamento di cui all’articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma.
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Articolo 151 2.
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Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati sono calcolati conformemente all'articolo 157. Quando un ente ha pieno diritto di regresso, per quanto riguarda i crediti commerciali acquistati per rischio di default e per rischio di diluizione, non si applicano le disposizioni del presente articolo, dell'articolo 152 e dell'articolo 158, paragrafi da 1 a 4, relative ai crediti commerciali acquistati, e l'esposizione è trattata come un'esposizione garantita.
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Articolo 151 3.
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Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione sono calcolati sulla base dei parametri pertinenti associati alle rispettive esposizioni. I parametri includono: PD, la LGD, la durata («M») e il valore dell'esposizione. La PD e la LGD possono essere considerate separatamente o congiuntamente, conformemente alla sezione 4.
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Articolo 151 5.
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Gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni da finanziamenti specializzati possono essere calcolati conformemente all'articolo 153, paragrafo 5.
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Articolo 151 6.
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Per le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettere da a) a d), gli enti forniscono stime interne delle PD conformemente all'articolo 143 e alla sezione 6.
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Articolo 151 7.
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Per le esposizioni al dettaglio, gli enti forniscono stime interne della LGD e, ove applicabile ai sensi dell’articolo 166, paragrafi 8 e 8 ter, dell’IRB-CCF in conformità dell’articolo 143 e della sezione 6. Gli enti utilizzano le SA-CCF laddove l’articolo 166, paragrafi 8 e 8 ter, non consenta l’uso delle IRB-CCF.
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Articolo 151 8.
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Gli enti applicano i valori della LGD di cui all’articolo 161, paragrafo 1, e le SA-CCF conformemente all’articolo 166, paragrafi 8, 8 bis e 8 ter, per le esposizioni seguenti:
a)
esposizioni classificate nella classe delle esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera b);
b)
esposizioni verso soggetti del settore finanziario diverse da quelle di cui alla lettera a) del presente comma;
c)
esposizioni verso grandi imprese non classificate nella classe di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punto ii).
Per le esposizioni appartenenti alle classi di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera a), lettera a bis), punto i) o ii), o lettera c), punti i), ii) o iii), ad eccezione delle esposizioni di cui al primo comma del presente paragrafo, gli enti applicano i valori della LGD fissati all’articolo 161, paragrafo 1, e le SA-CCF ai sensi dell’articolo 166, paragrafi 8, 8 bis e 8 ter, fatto salvo il caso in cui siano stati autorizzati a utilizzare stime interne della LGD e dell’IRB-CCF per tali esposizioni ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo.
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Articolo 151 9.
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Per le esposizioni di cui al paragrafo 8, secondo comma, del presente articolo, l’autorità competente consente agli enti di utilizzare stime interne della LGD e, ove applicabile ai sensi dell’articolo 166, paragrafi 8 e 8 ter, dell’IRB-CCF in conformità dell’articolo 143 e della sezione 6.
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Articolo 151 10.
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Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate e di quelle che rientrano nella classe di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera f), sono calcolati conformemente al capo 5.
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Articolo 151 11.
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Per le esposizioni sotto forma di azioni o quote di OIC appartenenti alla classe di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera e bis), gli enti applicano il trattamento di cui all’articolo 152, a meno che tali esposizioni non siano dedotte dai fondi propri o non siano soggette al trattamento di cui all’articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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