+Articolo 153 2.
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Articolo 153 2.
Per le esposizioni verso soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario regolamentati e soggetti del settore finanziario non regolamentati, il coefficiente di correlazione R di cui al paragrafo 1, punto iii), o al paragrafo 4, a seconda dei casi, è moltiplicato per 1,25 in sede di calcolo dei fattori di ponderazione del rischio di tali esposizioni.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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