+Articolo 153 2.

Articolo 153 2.

Per le esposizioni verso soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario regolamentati e soggetti del settore finanziario non regolamentati, il coefficiente di correlazione R di cui al paragrafo 1, punto iii), o al paragrafo 4, a seconda dei casi, è moltiplicato per 1,25 in sede di calcolo dei fattori di ponderazione del rischio di tali esposizioni.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito