+Articolo 153 Importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, delle esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, delle esposizioni verso enti e delle esposizioni verso imprese
---+Articolo 153 1.
---+Articolo 153 2.
---+Articolo 153 4.
---+Articolo 153 5.
---+Articolo 153 6.
---+Articolo 153 7.
---+Articolo 153 8.
---+Articolo 153 9.
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Articolo 153 Importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, delle esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, delle esposizioni verso enti e delle esposizioni verso imprese
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 153 1.
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►M17
Ferma restando l’applicazione dei trattamenti specifici di cui ai paragrafi 2 e 4, gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, delle esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, delle esposizioni verso enti e delle esposizioni verso imprese sono calcolati secondo le formule seguenti: ◄
Importo dell'esposizione ponde rato per il rischio = RW · valore dell'esposizione
dove il fattore di ponderazione del rischio RW è definito come
ii)
se PD = 1, ossia per le esposizioni in stato di default:
—
dove gli enti applicano i valori della LGD di cui all'articolo 161, paragrafo 1, RW è 0;
—
dove gli enti usano stime interne delle LGD, RW è
;
dove la migliore stima della perdita attesa («ELBE
») è la migliore stima della perdita attesa effettuata dall'ente per le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettera h);
▼M17
dove:
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N
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= la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard, ossia N(x) corrisponde alla probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x;
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G
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= la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard, ossia se x = G(z), il valore di x è tale per cui N(x) = z;
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R
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= il coefficiente di correlazione, definito come:
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b
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= il fattore di aggiustamento in funzione della durata, definito come:
b = [0,11852 - 0,05478 · ln(PD)]2
;
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M
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= la durata, espressa in anni e determinata conformemente all’articolo 162.
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Articolo 153 2.
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Per le esposizioni verso soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario regolamentati e soggetti del settore finanziario non regolamentati, il coefficiente di correlazione R di cui al paragrafo 1, punto iii), o al paragrafo 4, a seconda dei casi, è moltiplicato per 1,25 in sede di calcolo dei fattori di ponderazione del rischio di tali esposizioni.
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Articolo 153 4.
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Per le esposizioni verso imprese facenti parte di un gruppo consolidato il cui fatturato complessivo annuale è inferiore a 50 milioni di EUR, gli enti possono utilizzare per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese la formula di correlazione riportata al paragrafo 1, punto (iii). Nella formula, S rappresenta il fatturato totale annuo in milioni di EUR e assume valori compresi fra 5 milioni di EUR e 50 milioni di EUR. Un fatturato inferiore a 5 milioni di EUR è trattato come equivalente a 5 milioni di EUR. Per i crediti commerciali acquistati, il fatturato totale annuo è la media ponderata delle singole esposizioni comprese nell'aggregato.
Gli enti utilizzano al posto del fatturato totale annuo le attività totali consolidate del gruppo quando detto fatturato non è un indicatore significativo della dimensione aziendale e le attività totali costituiscono un indicatore più significativo del fatturato totale.
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Articolo 153 5.
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Alle esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali gli enti non sono in grado di stimare la PD o per le quali le stime della PD effettuate dagli enti non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6 gli enti assegnano fattori di ponderazione del rischio conformemente alla seguente tabella 1:
Tabella 1
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Durata residua
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Categoria 1
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Categoria 2
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Categoria 3
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Categoria 4
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Categoria 5
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Inferiore a 2,5 anni
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50 %
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70 %
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115 %
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250 %
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0 %
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Pari o superiore a 2,5 anni
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70 %
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90 %
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115 %
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250 %
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0 %
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Nell'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati gli enti tengono conto dei fattori seguenti: il grado di solidità finanziaria, il contesto politico-giuridico, le caratteristiche dell'operazione e/o dell'attività, la solidità del promotore e dello sponsor incluso ogni eventuale flusso di reddito da partnership pubblico-privato, il pacchetto di garanzia.
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Articolo 153 6.
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Per i loro crediti verso imprese acquistati, gli enti soddisfano i requisiti di cui all'articolo 184. Per i crediti verso imprese acquistati che rispettano inoltre le condizioni di cui all'articolo 154, paragrafo 5, qualora fosse indebitamente oneroso per un ente utilizzare per tali crediti i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni verso imprese esposti nella sezione 6, possono essere utilizzati i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni al dettaglio secondo le modalità indicate nella sezione 6.
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Articolo 153 7.
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Per i crediti verso imprese acquistati, l’acquirente dei crediti o il beneficiario della garanzia reale o della garanzia personale parziale può trattare, come protezione dalle prime perdite, conformemente al capo 5, sezione 3, sottosezioni 2 e 3, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite in caso di perdite per default o di perdite per diluizione o in entrambi i casi. Il venditore che offre lo sconto di acquisto rimborsabile e il fornitore di una garanzia reale o di una garanzia personale parziale trattano quanto sopra, conformemente al capo 5, sezione 3, sottosezioni 2 e 3, come esposizione di una posizione che copre le prime perdite.
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Articolo 153 8.
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Quando un ente fornisce la protezione del credito per una serie di esposizioni a condizione che l’n-esimo default tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, i fattori di ponderazione del rischio delle esposizioni incluse nel paniere sono aggregati, tranne le esposizioni n-1 qualora la somma dell’importo delle perdite attese moltiplicato per 12,5 e dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio non superi l’importo nominale della protezione fornita dal derivato su crediti moltiplicato per 12,5. Le esposizioni n-1 da escludere dall’aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell’esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna esposizione inclusa nell’aggregazione. Un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % si applica alle posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nel quadro del metodo IRB.
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Articolo 153 9.
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L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in che modo gli enti devono tener conto dei fattori di cui al paragrafo 5, secondo comma, nell’assegnare i fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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