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+Articolo 180 1. |
Articolo 180 1.►M17 Nel quantificare i parametri di rischio da associare alle classi di rating o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti, specifici per la stima della PD, alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, alle esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e verso organismi del settore pubblico, alle esposizioni verso enti e alle esposizioni verso imprese: ◄
a)
gli enti stimano le PD per ciascuna classe del debitore sulla base di medie di lungo periodo dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale annuale. Le stime della PD per i debitori che sono ad elevata leva finanziaria o le cui attività sono principalmente attività negoziate riflettono la performance delle attività sottostanti in periodi di accentuata volatilità;
b)
per i crediti verso imprese acquistati, gli enti possono stimare la EL per classe del debitore sulla base delle medie di lungo periodo dei tassi effettivi di default relativi ad un orizzonte temporale annuale;
c)
se un ente deriva stime di lungo periodo dei tassi medi delle PD e delle LGD per i crediti verso imprese acquistati da una stima della EL nonché da una stima appropriata della PD o LGD, il processo per stimare le perdite totali soddisfa i requisiti globali fissati nella presente parte per la stima della PD e della LGD e il risultato è conforme al concetto di LGD di cui all'articolo 181, paragrafo 1, lettera a);
d)
gli enti utilizzano le tecniche di stima della PD previa un'analisi che ne giustifichi la scelta. Gli enti sono consapevoli dell'importanza rivestita dalle valutazioni discrezionali nel combinare i risultati di tecniche diverse e nell'effettuare aggiustamenti in considerazione di lacune nelle tecniche e nelle informazioni;
e)
nella misura in cui, per la stima della PD, un ente impiega i dati sui default desunti dalla propria esperienza, le stime rispecchiano gli attuali requisiti per la sottoscrizione ed eventuali differenze fra il sistema di rating che ha prodotto i dati e quello corrente; se i parametri di sottoscrizione o i sistemi di rating sono cambiati, dopo aver incluso una rettifica appropriata, l’ente applica un più ampio margine di cautela nelle sue stime della PD in relazione all’intervallo previsto di errori di stima che non è già coperto dalla rettifica appropriata;
f)
nella misura in cui un ente associa le classi utilizzate internamente alla scala impiegata da un'ECAI o da organismi analoghi e assegna alle proprie classi i tassi di default osservati per le classi dell'organismo esterno, questo processo di associazione si basa su una comparazione dei criteri utilizzati per i rating interni con quelli impiegati dall'organismo esterno nonché su una comparazione dei rating interni ed esterni per eventuali debitori comuni. sono evitate distorsioni o incoerenze nel metodo di associazione e nei dati sottostanti. I criteri adottati dall'organismo esterno in relazione ai dati che sottendono alla quantificazione sono orientati solo al rischio di default e non alle caratteristiche dell'operazione. L'analisi effettuata dall'ente contempla un raffronto delle definizioni di default utilizzate, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 178. L'ente documenta i criteri alla base del processo di associazione;
g)
nella misura in cui un ente impiega modelli statistici di previsione dei default, può stimare le PD come media semplice delle stime della PD per i singoli debitori assegnati a una certa classe. L'impiego di tali modelli per questo fine da parte dell'ente è subordinato al rispetto dei criteri specificati all'articolo 174;
h)
a prescindere dal fatto che un ente impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima della PD il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni;
i)
a prescindere dal metodo utilizzato per stimare la PD, gli enti stimano una PD per ciascuna classe di rating sulla base del tasso annuale di default medio storico osservato che corrisponde a una media aritmetica basata sul numero di debitori (ponderata per il loro numero); il ricorso ad altri metodi, comprese le medie ponderate per l’esposizione, non è consentito. Ai fini del primo comma, lettera h), del presente paragrafo, se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e tali dati sono rilevanti, va impiegato tale periodo più lungo. I dati comprendono una combinazione rappresentativa di anni positivi e negativi del ciclo economico pertinente per il tipo di esposizione. Subordinatamente all’autorizzazione delle autorità competenti, gli enti che non hanno ricevuto l’autorizzazione dall’autorità competente a norma dell’articolo 143 a utilizzare le stime interne della LGD o a utilizzare le IRB-CCF possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire è aumentato di un anno ogni anno, fino a quando i dati in questione coprono almeno cinque anni. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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