+Articolo 199 3.

Articolo 199 3.

Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni garantite da immobili residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo territorio esiste un mercato di immobili residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano nessuno dei seguenti limiti:

▼M17

a) 

l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera a), diviso per l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera c), non supera lo 0,3  %;

b) 

l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera b), diviso per l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera c), non supera lo 0,5  %.

▼C2

Se una delle condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), non è soddisfatta in un qualsiasi anno, gli enti non utilizzano il trattamento di cui a tale comma finché entrambe le condizioni non siano nuovamente soddisfatte in uno degli anni successivi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito