+Articolo 208 5.
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Articolo 208 5.
Il bene immobile assunto come protezione del credito è adeguatamente assicurato contro il rischio di danni e gli enti dispongono di procedure per monitorare l’adeguatezza dell’assicurazione. In deroga all’articolo 92, paragrafo 5, lettera a), punto ii), e fatta salva la deroga di cui all’articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, per le esposizioni garantite da beni immobili concesse prima del 1o gennaio 2025, gli enti che applicano il metodo IRB di cui al capo 3 del presente titolo utilizzando stime interne della LGD non sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui al primo comma del presente paragrafo.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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