+Articolo 213 1.

Articolo 213 1.

Fermo restando l’articolo 214, paragrafo 1, la protezione del credito derivante da garanzie personali o derivati su crediti è considerata protezione del credito di tipo personale ammissibile se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

la protezione del credito è diretta;

b) 

l’entità della protezione del credito è chiaramente definita e incontrovertibile;

c) 

il contratto di protezione del credito non contiene alcuna clausola il cui adempimento sfugga al controllo diretto dell’ente prestatore che:

i) 

consentirebbe al fornitore della protezione di annullare o modificare unilateralmente la protezione del credito;

ii) 

aumenterebbe il costo effettivo della protezione del credito a seguito di un deterioramento della qualità creditizia dell’esposizione protetta;

iii) 

potrebbe evitare al fornitore della protezione l’obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti nel caso in cui il debitore principale non abbia versato gli importi dovuti, o nei casi in cui il contratto di leasing sia scaduto ai fini del riconoscimento del valore residuale garantito a norma dell’articolo 134, paragrafo 7, e dell’articolo 166, paragrafo 4;

iv) 

potrebbe consentire al fornitore della protezione di ridurre la durata della protezione del credito;

d) 

il contratto di protezione del credito è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutti i sistemi giurisdizionali interessati al momento della conclusione del contratto di credito.

Ai fini del primo comma, lettera c), una clausola del contratto di protezione del credito che preveda che un’errata dovuta diligenza o una frode da parte dell’ente prestatore annulli o diminuisca l’entità della protezione del credito offerta dal garante non esclude che tale protezione del credito sia considerata ammissibile.

Ai fini del primo comma, lettera c), il fornitore della protezione può effettuare il pagamento in un’unica soluzione di tutte le somme dovute a titolo del credito o può assumere i futuri obblighi di pagamento del debitore in quanto coperti dal contratto di protezione del credito.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito