+Articolo 220 5.
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Articolo 220 5.
Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3, per «gruppo di titoli» si intendono i titoli che sono emessi dallo stesso soggetto, hanno la stessa data di emissione, la stessa durata e sono soggetti agli stessi termini e alle stesse condizioni nonché agli stessi periodi di liquidazione indicati agli articoli 224 e 225, a seconda dei casi.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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