+Articolo 220 5.

Articolo 220 5.

Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3, per «gruppo di titoli» si intendono i titoli che sono emessi dallo stesso soggetto, hanno la stessa data di emissione, la stessa durata e sono soggetti agli stessi termini e alle stesse condizioni nonché agli stessi periodi di liquidazione indicati agli articoli 224 e 225, a seconda dei casi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito