+Articolo 220 Utilizzo del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità per gli accordi quadro di compensazione
---+Articolo 220 1.
---+Articolo 220 2.
---+Articolo 220 3.
---+Articolo 220 4.
---+Articolo 220 5.

Articolo 220 Utilizzo del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità per gli accordi quadro di compensazione

-

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 220 1.
Gli enti che calcolano il «valore dell’esposizione corretto integralmente» (E*) per le esposizioni soggette ad un accordo quadro di compensazione ammissibile che copre operazioni di finanziamento tramite titoli o altre operazioni correlate ai mercati finanziari calcolano le rettifiche per volatilità che devono applicare utilizzando il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità di cui agli articoli da 223 a 227 per il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.
Articolo 220 2.

Ai fini del calcolo di E*, gli enti:

a) 

calcolano la posizione netta in ciascun gruppo di titoli o in ciascun tipo di merce sottraendo l'importo di cui al punto ii) dall'importo di cui al punto i):

i) 

il valore totale di un gruppo di titoli o di merci dello stesso tipo dati in prestito, venduti o forniti nel quadro dell'accordo quadro di compensazione;

ii) 

il valore totale di un gruppo di titoli o di merci dello stesso tipo presi a prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'accordo quadro di compensazione;

b) 

calcolano la posizione netta in ciascuna valuta diversa da quella di regolamento dell'accordo quadro di compensazione, sottraendo l'importo di cui al punto ii) dall'importo di cui al punto i):

i) 

la somma del valore totale dei titoli denominati in tale valuta dati in prestito, venduti o forniti nel quadro dell'accordo quadro di compensazione e dell'importo del contante in tale valuta dato in prestito o trasferito nel quadro dell'accordo;

ii) 

la somma del valore totale dei titoli denominati in tale valuta presi a prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'accordo quadro di compensazione e dell'importo del contante in tale valuta preso a prestito o ricevuto nel quadro dell'accordo;

▼M17

c) 

applicano il valore della rettifica per volatilità o, se del caso, il valore assoluto della rettifica per volatilità appropriato per un dato gruppo di titoli o per un dato tipo di merci, al valore assoluto della posizione netta positiva o negativa in titoli di tale gruppo di titoli, o in merci di tale tipo di merci;

▼C2

d) 

applicano la rettifica per la volatilità dovuta al rischio di cambio (fx) alla posizione netta positiva o negativa in ciascuna valuta diversa dalla valuta di regolamento dell'accordo quadro di compensazione.

Articolo 220 3.

Gli enti calcolano E * conformemente alla formula seguente:

image

dove:

i

= l’indice che rappresenta tutti i titoli, le merci o le posizioni per cassa separati nell’ambito dell’accordo, che sono concessi in prestito, venduti con un contratto di vendita con patto di riacquisto oppure forniti dall’ente alla controparte;

j

= l’indice che rappresenta tutti i titoli, le merci o le posizioni per cassa separati nell’ambito dell’accordo, che sono assunti in prestito, acquistati con un patto di rivendita oppure detenuti dall’ente;

k

= l’indice che rappresenta tutte le valute separate in cui sono denominati titoli, merci o posizioni per cassa nell’ambito dell’accordo;

Ei

= il valore dell’esposizione di un determinato titolo, di una determinata merce o posizione per cassa i, oggetto di concessione in prestito, vendita tramite un contratto di vendita con patto di riacquisto oppure fornitura alla controparte in base all’accordo che si applicherebbe in assenza di protezione del credito, laddove gli enti calcolino gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al capo 2 o 3, a seconda dei casi;

Cj

= il valore di un determinato titolo, di una determinata merce o posizione per cassa j oggetto di assunzione in prestito, acquisto con un patto di rivendita o detenzione da parte dell’ente nell’ambito dell’accordo;

image

= la posizione netta (positiva o negativa) in una data valuta k diversa da quella di regolamento dell’accordo quale calcolata conformemente al paragrafo 2, lettera b);

image

= la rettifica per la volatilità dovuta al cambio per la valuta k;

Enetta

= l’esposizione netta dell’accordo, calcolata come segue:

image

dove:

l

= l’indice che rappresenta tutti i gruppi distinti degli stessi titoli e tutti i tipi distinti delle stesse merci nell’ambito dell’accordo;

image

= la posizione netta (positiva o negativa) in un determinato gruppo di titoli l, o un determinato tipo di merci l, nell’ambito dell’accordo, calcolata conformemente al paragrafo 2, lettera a);

image

= la rettifica per volatilità adeguata per un determinato gruppo di titoli l, o un determinato tipo di merci l, stabilita conformemente al paragrafo 2, lettera c); il segno di image è determinato nel modo seguente:

a) 

ha segno positivo quando il gruppo di titoli l è concesso in prestito, venduto tramite contratto di vendita con patto di riacquisto oppure scambiato in modo simile a operazioni di concessione di titoli in prestito o a un contratto di vendita con patto di riacquisto;

b) 

ha segno negativo se il gruppo di titoli l è assunto in prestito, acquistato con patto di rivendita oppure scambiato in modo simile a operazioni di assunzione di titoli in prestito o a un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo;

N

= il numero totale di gruppi distinti degli stessi titoli e di tipi distinti delle stesse merci nell’ambito dell’accordo; ai fini di tale calcolo non si contano i gruppi e i tipi image per i quali image è inferiore a image;

Elorda

= l’esposizione lorda dell’accordo, calcolata come segue:

image.

Articolo 220 4.
Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da accordi quadro di compensazione, gli enti usano E* quale calcolata in applicazione del paragrafo 3 come il valore dell'esposizione verso la controparte derivante dalle operazioni soggette all'accordo quadro di compensazione ai fini dell'articolo 113 nel quadro del metodo standardizzato o del capo 3 nel quadro del metodo IRB.
Articolo 220 5.
Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3, per «gruppo di titoli» si intendono i titoli che sono emessi dallo stesso soggetto, hanno la stessa data di emissione, la stessa durata e sono soggetti agli stessi termini e alle stesse condizioni nonché agli stessi periodi di liquidazione indicati agli articoli 224 e 225, a seconda dei casi.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito