+Articolo 233 4.
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Articolo 233 4.
Gli enti basano le rettifiche per volatilità in caso di disallineamenti di valuta su un periodo di liquidazione di 10 giorni lavorativi, ipotizzando una rivalutazione giornaliera, e calcolano tali rettifiche sulla base del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità di cui all’articolo 224. Gli enti maggiorano le rettifiche per volatilità conformemente all’articolo 226.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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