+Articolo 236 1.
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Articolo 236 1.
Per un’esposizione con protezione del credito di tipo personale alla quale un ente applica il metodo IRB di cui al capo 3, ma senza avvalersi di stime interne della LGD, e laddove esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione sono trattate secondo il metodo IRB di cui al capo 3, l’ente determina la parte garantita dell’esposizione come corrispondente all’importo più basso tra il valore dell’esposizione (E) e il valore corretto della protezione del credito di tipo personale (GA).
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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