+Articolo 236 bis 1.
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Articolo 236 bis 1.
Per un’esposizione con protezione del credito di tipo personale alla quale un ente applica il metodo IRB di cui al capo 3 utilizzando stime interne della LGD e laddove esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione sono trattate secondo il metodo IRB di cui al capo 3 ma senza avvalersi di stime interne della LGD, l’ente determina la parte garantita dell’esposizione come corrispondente all’importo più basso tra il valore dell’esposizione (E) e il valore corretto della protezione del credito di tipo personale (GA), calcolato conformemente all’articolo 235 bis, paragrafo 1. L’ente calcola l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio e l’importo della perdita attesa per la parte garantita del valore dell’esposizione utilizzando la PD, la LGD e la stessa funzione di ponderazione del rischio utilizzate per un’esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione e, ove applicabile, utilizzando la durata (M) relativa all’esposizione sottostante, calcolata conformemente all’articolo 162.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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