+Articolo 273 ter 3.

Articolo 273 ter 3.

Agli enti che hanno cessato di calcolare i valori dell’esposizione delle loro posizioni in derivati conformemente alla sezione 4 o 5 e di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all’articolo 385, a seconda dei casi, è consentito riprendere il calcolo del valore dell’esposizione delle loro posizioni in derivati di cui alla sezione 4 o 5 e dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all’articolo 385 soltanto qualora dimostrino all’autorità competente che tutte le condizioni di cui all’articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, sono state soddisfatte per un periodo ininterrotto di un anno.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito