+Articolo 273 ter Mancato rispetto delle condizioni per l’utilizzo di metodi semplificati per il calcolo del valore dell’esposizione in derivati e del metodo semplificato per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA
---+Articolo 273 ter 1.
---+Articolo 273 ter 2.
---+Articolo 273 ter 3.

Articolo 273 ter Mancato rispetto delle condizioni per l’utilizzo di metodi semplificati per il calcolo del valore dell’esposizione in derivati e del metodo semplificato per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 273 ter 1.
L'ente che non soddisfa più una o più condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, ne informa immediatamente l'autorità competente.
Articolo 273 ter 2.

►M17  Gli enti cessano di calcolare i valori dell’esposizione delle loro posizioni in derivati conformemente alla sezione 4 o 5 e di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all’articolo 385, a seconda dei casi, entro tre mesi dal verificarsi di una delle situazioni seguenti: ◄

a) 

l'ente non soddisfa le condizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, o le condizioni di cui alla lettera b), dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, per tre mesi consecutivi;

b) 

l'ente non soddisfa le condizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, o le condizioni di cui alla lettera b) dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, per più di sei mesi nel corso dei 12 mesi precedenti.

Articolo 273 ter 3.
Agli enti che hanno cessato di calcolare i valori dell’esposizione delle loro posizioni in derivati conformemente alla sezione 4 o 5 e di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all’articolo 385, a seconda dei casi, è consentito riprendere il calcolo del valore dell’esposizione delle loro posizioni in derivati di cui alla sezione 4 o 5 e dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all’articolo 385 soltanto qualora dimostrino all’autorità competente che tutte le condizioni di cui all’articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, sono state soddisfatte per un periodo ininterrotto di un anno.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito