+Articolo 274 3.

Articolo 274 3.

Il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia contrattuale (contractual margin agreement) è limitato al valore dell'esposizione dello stesso insieme di attività soggette a compensazione non oggetto di alcuna forma di accordo di garanzia.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito