+Articolo 274 3.
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Articolo 274 3.
Il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia contrattuale (contractual margin agreement) è limitato al valore dell'esposizione dello stesso insieme di attività soggette a compensazione non oggetto di alcuna forma di accordo di garanzia.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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