+Articolo 274 Valore dell'esposizione
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---+Articolo 274 2.
---+Articolo 274 3.
---+Articolo 274 4.
---+Articolo 274 5.
---+Articolo 274 6.
---+Articolo 274 7.
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Articolo 274 Valore dell'esposizione
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 274 1.
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Un ente può calcolare un unico valore dell'esposizione a livello di insieme di attività soggette a compensazione per tutte le operazioni coperte da un accordo di compensazione contrattuale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
l'accordo di compensazione appartiene a uno dei tipi di accordi di compensazione contrattuale di cui all'articolo 295;
b)
l'accordo di compensazione è stato riconosciuto dalle autorità competenti conformemente all'articolo 296;
c)
l'ente ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 297 in relazione all'accordo di compensazione.
Qualora una delle condizioni n di cui al primo comma on sia soddisfatta, l'ente tratta ogni operazione come se fosse il proprio insieme di attività soggette a compensazione.
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Articolo 274 2.
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Gli enti calcolano il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di controparte come segue:
Valore dell'esposizione = α · (RC + PFE)
dove:
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RC
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=
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il costo di sostituzione calcolato conformemente all'articolo 275; e
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PFE
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=
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l'esposizione potenziale futura calcolata conformemente all'articolo 278;
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Articolo 274 3.
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Il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia contrattuale (contractual margin agreement) è limitato al valore dell'esposizione dello stesso insieme di attività soggette a compensazione non oggetto di alcuna forma di accordo di garanzia.
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Articolo 274 4.
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Qualora più accordi di garanzia (margin agreeement) si applichino allo stesso insieme di attività soggette a compensazione (netting set) oppure lo stesso insieme di attività soggette a compensazione includa tanto operazioni soggette a un accordo di garanzia quanto operazioni che non vi sono soggette, l’ente calcola il valore dell’esposizione come segue:
a)
l’ente stabilisce gli ipotetici sottoinsiemi di attività soggette a compensazione (sub-netting set) interessati, composti da operazioni incluse nell’insieme di attività soggette a compensazione, come segue:
i)
tutte le operazioni soggette a un accordo di garanzia (margin agreeement) e allo stesso periodo con rischio di margine (margin period of risk) come determinato ai sensi dell’articolo 285, paragrafi da 2 a 5, sono allocate allo stesso sottoinsieme di attività soggette a compensazione;
ii)
tutte le operazioni non soggette a un accordo di garanzia (margin agreeement) sono allocate allo stesso sottoinsieme di attività soggette a compensazione, distinto da quelli istituiti a norma del punto i) del presente paragrafo;
b)
l’ente calcola il costo di sostituzione dell’insieme di attività soggette a compensazione conformemente all’articolo 275, paragrafo 2, tenendo conto di tutte le operazioni all’interno di tale insieme, soggette o meno a un accordo di garanzia (margin agreeement), e applica tutto quanto segue:
i)
il valore di mercato corrente (CMV) è calcolato per tutte le operazioni rientranti in un insieme di attività soggette a compensazione al lordo delle eventuali garanzie reali detenute o fornite dove i valori di mercato positivi e negativi sono compensati nel calcolo del CMV;
ii)
il NICA, il VM, la TH e l’MTA, ove applicabile, sono calcolati separatamente come la somma degli stessi dati immessi applicabili a ogni singolo accordo di garanzia (margin agreeement) dell’insieme di attività soggette a compensazione (netting set);
c)
l’ente calcola l’esposizione potenziale futura dell’insieme di attività soggette a compensazione di cui all’articolo 278 applicando tutto quanto segue:
i)
il moltiplicatore di cui all’articolo 278, paragrafo 1, si basa sui dati immessi per CMV, NICA e VM, a seconda dei casi, in conformità alla lettera b) del presente paragrafo;
ii)
è calcolato conformemente all’articolo 278, separatamente per ciascun ipotetico sottoinsieme di attività soggette a compensazione (sub-netting set) di cui alla lettera a) del presente paragrafo.
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Articolo 274 5.
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Gli enti possono fissare a zero il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a)
l'insieme di attività soggette a compensazione è composto esclusivamente da opzioni vendute;
b)
il valore di mercato corrente dell'insieme di attività soggette a compensazione è costantemente negativo;
c)
il premio di tutte le opzioni incluse nell'insieme di attività soggette a compensazione è stato ricevuto in anticipo dall'ente per garantire l'esecuzione dei contratti;
d)
l'insieme di attività soggette a compensazione non è oggetto di alcun accordo di garanzia (margin agreement).
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Articolo 274 6.
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In un insieme di attività soggette a compensazione, gli enti sostituiscono un'operazione che è una combinazione lineare finita di opzioni call o opzioni put acquistate o vendute con tutte le singole opzioni che costituiscono tale combinazione lineare, considerate come una singola operazione, ai fini del calcolo del valore dell'esposizione per l'insieme di attività soggette a compensazione conformemente alla presente sezione. Ciascuna di tali combinazioni di opzioni è trattata come una singola operazione nell'insieme di attività in cui la combinazione è inclusa ai fini del calcolo del valore dell'esposizione. In deroga al primo comma, gli enti sostituiscono un’opzione digitale vanilla il cui strike è pari a K con la pertinente combinazione collar di due opzioni call od opzioni put vanilla vendute e acquistate che soddisfano i requisiti seguenti:
a)
le due opzioni della combinazione collar presentano:
i)
la stessa data di scadenza e lo stesso prezzo a pronti o a termine dello strumento sottostante dell’opzione digitale vanilla;
ii)
strike pari rispettivamente a 0,95 ·K e 1,05 ·K;
b)
la combinazione collar replica esattamente il payoff dell’opzione digitale vanilla al di fuori dell’intervallo tra i due strike di cui alla lettera a).
La posizione di rischio delle due opzioni della combinazione collar di cui al secondo comma è calcolata separatamente conformemente all’articolo 279.
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Articolo 274 7.
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Al valore dell'esposizione di un'operazione in derivati su crediti che rappresenta una posizione lunga sullo strumento sottostante può essere applicato un tetto massimo pari all'importo del premio non pagato in essere purché sia trattata come un proprio insieme di attività soggette a compensazione non soggetto a un accordo di garanzia (margin agreement).
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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