+Articolo 282 3.

Articolo 282 3.

Il costo corrente di sostituzione di cui al paragrafo 2 è calcolato come segue:

a) 

per gli insiemi di attività soggette a compensazione di operazioni: che sono negoziate presso una borsa riconosciuta; che sono compensate a livello centrale da una controparte centrale autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta ai sensi dell'articolo 25 di detto regolamento; o per le quali le garanzie vengono scambiate a livello bilaterale con la controparte in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, gli enti utilizzano la formula seguente:

RC = TH + MTA

dove:

RC

=

costo di sostituzione;

TH

=

la soglia di margine applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement), al di sotto della quale l'ente non può chiedere la costituzione di una garanzia reale; e

MTA

=

l'importo minimo del trasferimento applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement);

b) 

per tutti gli altri insiemi delle attività soggette a compensazione o singole operazioni, gli enti utilizzano la formula seguente:

RC = max {CMV,0}

dove:

RC

=

costo di sostituzione; e

CMV

=

valore corrente di mercato.

Al fine di calcolare il costo corrente di sostituzione gli enti aggiornano i valori correnti di mercato almeno mensilmente.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito