+Articolo 282 Calcolo del valore dell'esposizione
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---+Articolo 282 2.
---+Articolo 282 3.
---+Articolo 282 4.

Articolo 282 Calcolo del valore dell'esposizione

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 282 1.
Gli enti possono calcolare un unico valore dell'esposizione per tutte le operazioni nell'ambito di un accordo di compensazione contrattuale se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite all'articolo 274, paragrafo 1. In caso contrario, gli enti calcolano separatamente il valore dell'esposizione per ciascuna operazione, che deve essere considerata come un insieme a sé stante di attività soggette a compensazione.
Articolo 282 2.
Il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione o di un'operazione è il prodotto di 1,4 per la somma del costo corrente di sostituzione e dell'esposizione potenziale futura.
Articolo 282 3.

Il costo corrente di sostituzione di cui al paragrafo 2 è calcolato come segue:

a) 

per gli insiemi di attività soggette a compensazione di operazioni: che sono negoziate presso una borsa riconosciuta; che sono compensate a livello centrale da una controparte centrale autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta ai sensi dell'articolo 25 di detto regolamento; o per le quali le garanzie vengono scambiate a livello bilaterale con la controparte in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, gli enti utilizzano la formula seguente:

RC = TH + MTA

dove:

RC

=

costo di sostituzione;

TH

=

la soglia di margine applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement), al di sotto della quale l'ente non può chiedere la costituzione di una garanzia reale; e

MTA

=

l'importo minimo del trasferimento applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement);

b) 

per tutti gli altri insiemi delle attività soggette a compensazione o singole operazioni, gli enti utilizzano la formula seguente:

RC = max {CMV,0}

dove:

RC

=

costo di sostituzione; e

CMV

=

valore corrente di mercato.

Al fine di calcolare il costo corrente di sostituzione gli enti aggiornano i valori correnti di mercato almeno mensilmente.

Articolo 282 4.

Gli enti calcolano l'esposizione potenziale futura di cui al paragrafo 2 come segue:

a) 

l'esposizione potenziale futura di un insieme di attività soggette a compensazione è la somma dell'esposizione potenziale futura di tutte le operazioni incluse in tale insieme, calcolata a norma della lettera b);

b) 

l'esposizione potenziale futura di una singola operazione è il suo importo nozionale moltiplicato per:

i) 

il prodotto della moltiplicazione di 0,5 % per la durata residua dell'operazione espressa in anni per i contratti derivati su tassi di interesse;

ii) 

il prodotto della moltiplicazione di 6 % per la durata residua dell'operazione espressa in anni per i contratti derivati su crediti;

iii) 

4 % per i derivati su tassi di cambio;

iv) 

18 % per i derivati concernenti l'oro e le merci diversi dai derivati sull'energia elettrica;

v) 

40 % per i derivati sull'energia elettrica;

vi) 

32 % per i derivati su strumenti di capitale;

c) 

l'importo nozionale di cui al presente paragrafo, lettera b), è determinato in conformità dell'articolo 279 ter, paragrafi 2 e 3, per tutti i derivati elencati a detta lettera; inoltre, l'importo nozionale dei derivati di cui al presente paragrafo, lettera b), punti da iii) a vi), è determinato in conformità dell'articolo 279 ter, paragrafo 1, lettere b) e c);

d) 

l'esposizione potenziale futura degli insiemi di attività soggette a compensazione di cui al paragrafo 3, lettera a), è moltiplicata per 0,42.

Per calcolare l'esposizione potenziale dei derivati su tassi di interesse e dei derivati su crediti ai sensi della lettera b), punti i) e ii), l'ente può scegliere di utilizzare la durata originaria anziché la durata residua dei contratti.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito