+Articolo 287 3.

Articolo 287 3.

L'unità di gestione delle garanzie reali assolve i seguenti compiti e funzioni:

a) 

calcola ed effettua richieste di margini, gestisce le controversie in materia di richieste di margini e comunica i livelli degli importi indipendenti, dei margini iniziali e dei margini di variazione accuratamente su base giornaliera;

b) 

controlla l'integrità dei dati utilizzati per formulare richieste di margini e garantisce che siano coerenti e riconciliati periodicamente con tutte le pertinenti fonti di dati all'interno dell'ente;

c) 

monitora la misura del riutilizzo delle garanzie reali e qualsiasi modifica dei diritti dell'ente sulla garanzia che fornisce o in rapporto con essa;

d) 

comunica al livello appropriato della dirigenza i tipi di garanzie reali che sono riutilizzate e le modalità di tale riutilizzo compresi lo strumento, la qualità creditizia e la scadenza;

e) 

monitora la concentrazione su singoli tipi di attivi accettati dall'ente come garanzie reali;

f) 

comunica all'alta dirigenza informazioni sulla gestione delle garanzie su base regolare, ma almeno trimestralmente, fornendo anche informazioni sul tipo di garanzie ricevute e costituite nonché l'ampiezza, la tempistica, e le cause delle controversie in materia di richieste di margini. Tale reportistica interna riflette anche le tendenze di queste cifre.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito