+Articolo 287 Strutture organizzative per la gestione del CCR
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---+Articolo 287 3.
---+Articolo 287 4.
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Articolo 287 Strutture organizzative per la gestione del CCR
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 287 1.
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L'ente che utilizza l'IMM istituisce e mantiene:
a)
un'unità di controllo del rischio che sia conforme al paragrafo 2;
b)
un'unità di gestione delle garanzie reali che sia conforme al paragrafo 3.
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Articolo 287 2.
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L'unità di controllo del rischio è responsabile della elaborazione e messa in opera della sua gestione del CCR, inclusa la convalida iniziale e su base continuativa del modello, svolge le seguenti funzioni e soddisfa i seguenti requisiti:
a)
è responsabile dell'elaborazione e messa in opera del sistema di gestione del CCR dell'ente;
b)
elabora rapporti giornalieri ed analizza i risultati del modello di misurazione del rischio dell'ente. Tale analisi comprende la valutazione della relazione tra le misure dei valori dell'esposizione al CCR e i limiti in materia di attività di negoziazione;
c)
controlla l'integrità dei dati utilizzati come input del modello ed elabora e analizza i rapporti sui risultati del modello di misurazione del rischio dell'ente, inclusa la valutazione della relazione tra le misure dell'esposizione al rischio e i limiti in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione;
d)
è indipendente dalle unità preposte alla creazione, al rinnovo o alla negoziazione delle esposizioni e sottratta ad ogni indebita influenza;
e)
è dotata di un numero sufficiente di dipendenti;
f)
riferisce direttamente all'alta dirigenza dell'ente;
g)
la sua attività è strettamente integrata nel processo quotidiano di gestione del rischio di credito dell'ente;
h)
i risultati da essa prodotti costituiscono parte integrante del processo di pianificazione, sorveglianza e controllo del profilo di rischio di credito e di rischio globale dell'ente.
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Articolo 287 3.
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L'unità di gestione delle garanzie reali assolve i seguenti compiti e funzioni:
a)
calcola ed effettua richieste di margini, gestisce le controversie in materia di richieste di margini e comunica i livelli degli importi indipendenti, dei margini iniziali e dei margini di variazione accuratamente su base giornaliera;
b)
controlla l'integrità dei dati utilizzati per formulare richieste di margini e garantisce che siano coerenti e riconciliati periodicamente con tutte le pertinenti fonti di dati all'interno dell'ente;
c)
monitora la misura del riutilizzo delle garanzie reali e qualsiasi modifica dei diritti dell'ente sulla garanzia che fornisce o in rapporto con essa;
d)
comunica al livello appropriato della dirigenza i tipi di garanzie reali che sono riutilizzate e le modalità di tale riutilizzo compresi lo strumento, la qualità creditizia e la scadenza;
e)
monitora la concentrazione su singoli tipi di attivi accettati dall'ente come garanzie reali;
f)
comunica all'alta dirigenza informazioni sulla gestione delle garanzie su base regolare, ma almeno trimestralmente, fornendo anche informazioni sul tipo di garanzie ricevute e costituite nonché l'ampiezza, la tempistica, e le cause delle controversie in materia di richieste di margini. Tale reportistica interna riflette anche le tendenze di queste cifre.
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Articolo 287 4.
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L'alta dirigenza assegna risorse sufficienti all'unità di gestione delle garanzie reali di cui al paragrafo 1, lettera b), al fine di assicurare che i suoi sistemi conseguano un livello appropriato di performance operativa, misurato in termini di puntualità e accuratezza delle richieste di margini fatte dall'ente e in termini di tempestività della risposta dell'ente a richieste di margini provenienti dalle sue controparti. L'alta dirigenza garantisce che l'unità sia dotata di personale adeguato per trattare le richieste e le controversie in maniera tempestiva anche in presenza di gravi crisi di mercato e consentire all'ente di limitare il numero delle controversie ingenti causate dai volumi di negoziazioni.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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