+Articolo 323 1.

Articolo 323 1.

Gli enti dispongono di:

a) 

un sistema di valutazione e gestione del rischio operativo ben documentato, strettamente integrato nei processi di gestione quotidiana del rischio, che costituisce parte integrante del processo di monitoraggio e controllo del profilo di rischio operativo dell’ente e per il quale sono state definite responsabilità chiare; il sistema di valutazione e gestione del rischio operativo individua le esposizioni dell’ente al rischio operativo e tiene traccia dei dati pertinenti sul rischio operativo, compresi i dati sulle perdite significative;

b) 

una funzione di gestione del rischio operativo indipendente dalle attività e dalle unità operative dell’ente;

c) 

un sistema di segnalazione all’alta dirigenza che fornisca relazioni sul rischio operativo alle funzioni pertinenti all’interno dell’ente;

d) 

un sistema di monitoraggio e segnalazione periodici delle esposizioni al rischio operativo e delle perdite rilevate, nonché procedure per intraprendere azioni correttive adeguate;

e) 

procedure che assicurino l’osservanza dei requisiti e politiche per il trattamento dei casi di non conformità;

f) 

riesami periodici dei processi e dei sistemi di valutazione e gestione del rischio operativo dell’ente, svolti da revisori interni o esterni che possiedono le conoscenze necessarie;

g) 

processi interni di validazione che operino in modo corretto ed efficace;

h) 

processi e flussi di dati associati al sistema di valutazione del rischio operativo dell’ente che siano trasparenti e accessibili.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito