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+Articolo 323 1. |
Articolo 323 1.Gli enti dispongono di:
a)
un sistema di valutazione e gestione del rischio operativo ben documentato, strettamente integrato nei processi di gestione quotidiana del rischio, che costituisce parte integrante del processo di monitoraggio e controllo del profilo di rischio operativo dell’ente e per il quale sono state definite responsabilità chiare; il sistema di valutazione e gestione del rischio operativo individua le esposizioni dell’ente al rischio operativo e tiene traccia dei dati pertinenti sul rischio operativo, compresi i dati sulle perdite significative;
b)
una funzione di gestione del rischio operativo indipendente dalle attività e dalle unità operative dell’ente;
c)
un sistema di segnalazione all’alta dirigenza che fornisca relazioni sul rischio operativo alle funzioni pertinenti all’interno dell’ente;
d)
un sistema di monitoraggio e segnalazione periodici delle esposizioni al rischio operativo e delle perdite rilevate, nonché procedure per intraprendere azioni correttive adeguate;
e)
procedure che assicurino l’osservanza dei requisiti e politiche per il trattamento dei casi di non conformità;
f)
riesami periodici dei processi e dei sistemi di valutazione e gestione del rischio operativo dell’ente, svolti da revisori interni o esterni che possiedono le conoscenze necessarie;
g)
processi interni di validazione che operino in modo corretto ed efficace;
h)
processi e flussi di dati associati al sistema di valutazione del rischio operativo dell’ente che siano trasparenti e accessibili. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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