+Articolo 325 decies 4.

Articolo 325 decies 4.

L’ente utilizza, coerentemente nel tempo, solo il metodo di cui al paragrafo 1 o il metodo di cui al paragrafo 2 per tutti gli strumenti che fanno riferimento a uno strumento di capitale quotato o a un indice di credito quotato che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3. L’ente chiede l’autorizzazione preventiva dell’autorità competente prima di passare da un metodo all’altro.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito