+Articolo 325 undecies 2.

Articolo 325 undecies 2.

In deroga al paragrafo 1, se un ente ha una posizione in un OIC che riproduce un indice di riferimento in modo che la differenza di rendimento annualizzato tra l’OIC e l’indice di riferimento che riproduce, negli ultimi 12 mesi, sia inferiore all’1 % in termini assoluti, al netto di onorari e commissioni, l’ente può considerare tale posizione come una posizione nell’indice di riferimento che riproduce. L’ente verifica il rispetto di tale condizione quando assume la posizione e, successivamente, almeno una volta all’anno.

Tuttavia, se i dati relativi agli ultimi 12 mesi non sono pienamente disponibili, l’ente può, previa autorizzazione dell’autorità competente, utilizzare una differenza di rendimento annualizzato relativa a un periodo inferiore a 12 mesi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito