+Articolo 325 novoquinquagies 7.

Articolo 325 novoquinquagies 7.

Le autorità competenti monitorano l'adeguatezza del fattore moltiplicativo di cui al paragrafo 5 e l'osservanza dei requisiti relativi ai test retrospettivi di cui al paragrafo 3 da parte delle unità di negoziazione. Gli enti notificano immediatamente alle autorità competenti, e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi di uno scostamento, gli scostamenti che risultino dal loro programma di test retrospettivi e forniscono una spiegazione di tali scostamenti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito