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+Articolo 325 novosexagies 5. |
Articolo 325 novosexagies 5.Per simulare il default degli emittenti nel modello interno di rischio di default, la stima delle probabilità di default effettuata dall'ente soddisfa i seguenti requisiti:
a)
le probabilità di default hanno una soglia minima dello 0,01 % per le esposizioni alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % conformemente agli articoli da 114 a 118 e dello 0,01 % per le obbligazioni garantite alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio del 10 % conformemente all’articolo 129; negli altri casi le probabilità di default hanno una soglia minima dello 0,03 %;
b)
le probabilità di default si fondano su un orizzonte temporale di un anno, salvo diversamente disposto dalla presente sezione;
c)
le probabilità di default sono misurate utilizzando, esclusivamente o in combinazione con i prezzi correnti di mercato, i dati osservati in un periodo storico di almeno cinque anni di default effettivi del passato e di drastici cali dei prezzi di mercato equivalenti a eventi di default; le probabilità di default non sono desunte unicamente dai prezzi correnti di mercato;
d)
un ente che è stato autorizzato a stimare le probabilità di default a norma del titolo II, capo 3, sezione 1, per la classe di esposizioni e il sistema di rating corrispondenti a un determinato emittente utilizza la metodologia ivi esposta per calcolare le probabilità di default di tale emittente, purché siano disponibili i dati per effettuare tale stima;
e)
un ente che non è stato autorizzato a stimare le probabilità di default di cui alla lettera d) elabora una metodologia interna o utilizza fonti esterne per stimare tali probabilità di default in maniera coerente con i requisiti applicabili alle stime della probabilità di default ai sensi del presente articolo. Ai fini del primo comma, lettera d), i dati per stimare le probabilità di default di un determinato emittente di una posizione del portafoglio di negoziazione sono disponibili qualora, alla data del calcolo, l’ente disponga di una posizione esterna al portafoglio di negoziazione per lo stesso debitore per il quale stima le probabilità di default conformemente al titolo II, capo 3, sezione 1, per calcolare i requisiti di fondi propri di cui a tale capo. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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