+Articolo 325 novosexagies Requisiti particolari per il modello interno di rischio di default
---+Articolo 325 novosexagies 1.
---+Articolo 325 novosexagies 2.
---+Articolo 325 novosexagies 3.
---+Articolo 325 novosexagies 4.
---+Articolo 325 novosexagies 5.
---+Articolo 325 novosexagies 6.
---+Articolo 325 novosexagies 7.
---+Articolo 325 novosexagies 8.
---+Articolo 325 novosexagies 9.
---+Articolo 325 novosexagies 10.
---+Articolo 325 novosexagies 11.
---+Articolo 325 novosexagies 12.
|
Articolo 325 novosexagies Requisiti particolari per il modello interno di rischio di default
-
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
Articolo 325 novosexagies 1.
|
Il modello interno di rischio di default di cui all'articolo 325 sexsexagies, paragrafo 1, è in grado di modellizzare il default di singoli emittenti nonché il default simultaneo di più emittenti e tiene conto dell'impatto di tali default sui valori di mercato delle posizioni incluse nell'ambito di applicazione di tale modello. A tal fine, il default di ogni singolo emittente è modellizzato utilizzando due tipi di fattori di rischio sistemici.
|
|
Articolo 325 novosexagies 2.
|
Il modello interno di rischio di default riflette il ciclo economico, compresa la dipendenza tra i tassi di recupero e i fattori di rischio sistemici di cui al paragrafo 1.
|
|
Articolo 325 novosexagies 3.
|
Il modello interno di rischio di default riflette l'impatto non lineare delle opzioni e di altre posizioni con comportamento non lineare rilevante in rapporto alle variazioni di prezzo. Gli enti tengono inoltre nella dovuta considerazione l'entità del rischio di modello inerente nella valutazione e nella stima del rischio di prezzo associato a tali prodotti.
|
|
Articolo 325 novosexagies 4.
|
Il modello interno di rischio di default si basa su dati oggettivi e aggiornati.
|
|
Articolo 325 novosexagies 5.
|
Per simulare il default degli emittenti nel modello interno di rischio di default, la stima delle probabilità di default effettuata dall'ente soddisfa i seguenti requisiti:
▼M17
a)
le probabilità di default hanno una soglia minima dello 0,01 % per le esposizioni alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % conformemente agli articoli da 114 a 118 e dello 0,01 % per le obbligazioni garantite alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio del 10 % conformemente all’articolo 129; negli altri casi le probabilità di default hanno una soglia minima dello 0,03 %;
▼M8
b)
le probabilità di default si fondano su un orizzonte temporale di un anno, salvo diversamente disposto dalla presente sezione;
c)
le probabilità di default sono misurate utilizzando, esclusivamente o in combinazione con i prezzi correnti di mercato, i dati osservati in un periodo storico di almeno cinque anni di default effettivi del passato e di drastici cali dei prezzi di mercato equivalenti a eventi di default; le probabilità di default non sono desunte unicamente dai prezzi correnti di mercato;
▼M17
d)
un ente che è stato autorizzato a stimare le probabilità di default a norma del titolo II, capo 3, sezione 1, per la classe di esposizioni e il sistema di rating corrispondenti a un determinato emittente utilizza la metodologia ivi esposta per calcolare le probabilità di default di tale emittente, purché siano disponibili i dati per effettuare tale stima;
e)
un ente che non è stato autorizzato a stimare le probabilità di default di cui alla lettera d) elabora una metodologia interna o utilizza fonti esterne per stimare tali probabilità di default in maniera coerente con i requisiti applicabili alle stime della probabilità di default ai sensi del presente articolo.
Ai fini del primo comma, lettera d), i dati per stimare le probabilità di default di un determinato emittente di una posizione del portafoglio di negoziazione sono disponibili qualora, alla data del calcolo, l’ente disponga di una posizione esterna al portafoglio di negoziazione per lo stesso debitore per il quale stima le probabilità di default conformemente al titolo II, capo 3, sezione 1, per calcolare i requisiti di fondi propri di cui a tale capo.
|
|
Articolo 325 novosexagies 6.
|
Per simulare il default degli emittenti nel modello interno di rischio di default, le stime della perdita in caso di default effettuate dall'ente soddisfano i seguenti requisiti:
a)
le stime della perdita in caso di default hanno una soglia minima dello 0 %;
b)
le stime della perdita in caso di default riflettono il rango (seniority) di ciascuna posizione;
▼M17
c)
un ente che è stato autorizzato a stimare la LGD a norma del titolo II, capo 3, sezione 1, per la classe di esposizioni e il sistema di rating corrispondenti a una determinata esposizione utilizza la metodologia ivi esposta per calcolare le stime della LGD di tale emittente, purché siano disponibili i dati per effettuare tale stima;
d)
un ente che non è stato autorizzato a stimare la LGD di cui alla lettera c) elabora una metodologia interna o utilizza fonti esterne per stimare la LGD in maniera coerente con i requisiti applicabili alle stime della LGD ai sensi del presente articolo.
Ai fini del primo comma, lettera c), i dati per stimare la LGD di un determinato emittente di una posizione del portafoglio di negoziazione sono disponibili qualora, alla data del calcolo, l’ente disponga di una posizione esterna al portafoglio di negoziazione per la stessa esposizione per la quale stima la LGD conformemente al titolo II, capo 3, sezione 1, per calcolare i requisiti di fondi propri di cui a tale capo.
|
|
Articolo 325 novosexagies 7.
|
Nell'ambito del riesame indipendente e della convalida dei modelli interni che utilizzano ai fini del presente capo, sistema di misurazione del rischio compreso, gli enti:
a)
valutano l'adeguatezza per il loro portafoglio del loro metodo di modellizzazione delle correlazioni e delle variazioni di prezzo, ivi comprese la scelta e le ponderazioni dei fattori di rischio sistemici del modello;
b)
effettuano una serie di prove di stress, tra cui analisi di sensitività e analisi di scenario, per valutare la ragionevolezza qualitativa e quantitativa del modello interno di rischio di default, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle concentrazioni; e
c)
applicano una convalida quantitativa appropriata, ivi compresi criteri di riferimento pertinenti per la modellizzazione interna.
Le prove di cui alla lettera b) non si limitano alla gamma di eventi sperimentati nel passato.
|
|
Articolo 325 novosexagies 8.
|
Il modello interno di rischio di default riflette in maniera appropriata le concentrazioni di emittenti e le concentrazioni che possono formarsi in seno alle classi di prodotti o tra di esse in condizioni di stress.
|
|
Articolo 325 novosexagies 9.
|
Il modello interno di rischio di default è in linea con le metodologie interne di gestione del rischio dell'ente per l'individuazione, la misurazione e la gestione dei rischi di negoziazione.
|
|
Articolo 325 novosexagies 10.
|
Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per determinare le ipotesi di default per le correlazioni tra i vari emittenti a norma dell'articolo 325 septsexagies, paragrafo 1, lettera c), e i metodi prescelti per stimare le probabilità di default di cui al paragrafo 5, lettera e), del presente articolo e la perdita in caso di default di cui al paragrafo 6, lettera d), del presente articolo.
|
|
Articolo 325 novosexagies 11.
|
Gli enti documentano i loro modelli interni in modo che le ipotesi di correlazione e altre ipotesi di modellizzazione siano trasparenti per le autorità competenti.
|
|
Articolo 325 novosexagies 12.
|
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti che un ente deve soddisfare per quanto riguarda la metodologia interna o le fonti esterne utilizzate per stimare le probabilità di default e le perdite in caso di default a norma del paragrafo 5, lettera e), e del paragrafo 6, lettera d). L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 settembre 2020. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|