+Articolo 337 1.
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Articolo 337 1.
Per gli strumenti rappresentanti posizioni verso la cartolarizzazione all’interno del portafoglio di negoziazione, l’ente pondera le sue posizioni nette calcolate conformemente all’articolo 327, paragrafo 1, per l’8 % del fattore di ponderazione del rischio che applicherebbe alla posizione all’esterno del suo portafoglio di negoziazione conformemente al titolo II, capo 5, sezione 3.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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