+Articolo 390 4.

Articolo 390 4.

Gli enti calcolano i valori delle esposizioni dei contratti derivati elencati all'allegato II e dei derivati su crediti stipulati direttamente con un cliente secondo uno dei metodi esposti nella parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3, 4 e 5, a seconda del caso. Le esposizioni risultanti dalle operazioni di cui agli articoli 378, 379 e 380 sono calcolate come stabilito in tali articoli.

Nel calcolo del valore dell'esposizione per quanto riguarda i contratti di cui al primo comma, se tali contratti sono assegnati al portafoglio di negoziazione, gli enti rispettano altresì i principi definiti all'articolo 299.

In deroga al primo comma, gli enti che hanno l'autorizzazione a utilizzare i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, e capo 6, sezione 6, possono avvalersi di tali metodi per il calcolo del valore dell'esposizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito