+Articolo 390 Calcolo del valore dell'esposizione
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Articolo 390 Calcolo del valore dell'esposizione

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 390 1.
Le esposizioni totali verso un gruppo di clienti connessi sono calcolate sommando le esposizioni verso i singoli clienti di tale gruppo.
Articolo 390 2.
Le esposizioni totali verso singoli clienti sono calcolate sommando le esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione e le esposizioni non incluse in tale portafoglio.
Articolo 390 3.

Per le esposizioni nel portafoglio di negoziazione gli enti possono:

a) 

compensare le loro posizioni lunghe e posizioni corte negli stessi strumenti finanziari emessi da un determinato cliente, calcolando la posizione netta in ciascuno dei vari strumenti conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2;

b) 

compensare le loro posizioni lunghe e posizioni corte in strumenti finanziari diversi emessi da un determinato cliente, ma soltanto ove lo strumento finanziario sottostante la posizione corta abbia rango subordinato (junior) rispetto allo strumento finanziario sottostante la posizione lunga oppure qualora gli strumenti finanziari siano di pari rango.

Ai fini delle lettere a) e b), gli strumenti finanziari possono essere ripartiti in categorie in base a una gerarchia al fine di determinare il rango (seniority) relativo delle posizioni.

Articolo 390 4.
Gli enti calcolano i valori delle esposizioni dei contratti derivati elencati all'allegato II e dei derivati su crediti stipulati direttamente con un cliente secondo uno dei metodi esposti nella parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3, 4 e 5, a seconda del caso. Le esposizioni risultanti dalle operazioni di cui agli articoli 378, 379 e 380 sono calcolate come stabilito in tali articoli.

Nel calcolo del valore dell'esposizione per quanto riguarda i contratti di cui al primo comma, se tali contratti sono assegnati al portafoglio di negoziazione, gli enti rispettano altresì i principi definiti all'articolo 299.

In deroga al primo comma, gli enti che hanno l'autorizzazione a utilizzare i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, e capo 6, sezione 6, possono avvalersi di tali metodi per il calcolo del valore dell'esposizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli.

Articolo 390 5.
Gli enti aggiungono alle esposizioni totali verso un cliente le esposizioni derivanti dai contratti derivati elencati all'allegato II e dai contratti derivati su crediti laddove il contratto non sia stato stipulato direttamente con tale cliente ma lo strumento di debito o di capitale sottostante sia stato emesso da tale cliente.
Articolo 390 6.

Le esposizioni non comprendono:

a) 

nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento;

b) 

nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna dei titoli, a seconda della data più prossima;

c) 

nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo;

d) 

nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, le esposizioni infragiornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi;

e) 

le esposizioni dedotte dagli elementi del capitale primario di classe 1 o dagli elementi aggiuntivi di classe 1 conformemente agli articoli 36 e 56 od ogni altra deduzione da tali elementi che riduca il coefficiente di solvibilità.

Articolo 390 7.
Per determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto riguarda i clienti nei cui confronti l'ente ha esposizioni attraverso operazioni di cui all'articolo 112, lettere m) e o), o attraverso altre operazioni quando esiste un'esposizione verso le attività sottostanti, l'ente valuta le esposizioni sottostanti tenendo conto della sostanza economica della struttura dell'operazione e dei rischi inerenti alla struttura dell'operazione stessa, al fine di determinare se questa costituisce un'esposizione aggiuntiva.
Articolo 390 8.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) 

le condizioni e le metodologie da utilizzare per determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per i tipi di esposizioni di cui al paragrafo 7;

b) 

a quali condizioni la struttura delle operazioni di cui al paragrafo 7 non costituisce un'esposizione aggiuntiva.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 390 9.
Ai fini del paragrafo 5, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le modalità di determinazione delle esposizioni derivanti dai contratti derivati elencati all'allegato II e dai contratti derivati su crediti, ove il contratto non sia stato stipulato direttamente con un cliente ma il sottostante di uno strumento di debito o di capitale sia stato emesso da tale cliente ai fini della loro inclusione nelle esposizioni verso il cliente.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito