+Articolo 390 5.

Articolo 390 5.

Gli enti aggiungono alle esposizioni totali verso un cliente le esposizioni derivanti dai contratti derivati elencati all'allegato II e dai contratti derivati su crediti laddove il contratto non sia stato stipulato direttamente con tale cliente ma lo strumento di debito o di capitale sottostante sia stato emesso da tale cliente.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito