+Articolo 390 5.
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Articolo 390 5.
Gli enti aggiungono alle esposizioni totali verso un cliente le esposizioni derivanti dai contratti derivati elencati all'allegato II e dai contratti derivati su crediti laddove il contratto non sia stato stipulato direttamente con tale cliente ma lo strumento di debito o di capitale sottostante sia stato emesso da tale cliente.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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