+Articolo 396 1.
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Articolo 396 1.
Se tuttavia, in casi eccezionali, le esposizioni superano il limite stabilito all'articolo 395, paragrafo 1, l'ente procede alla segnalazione immediata del valore dell'esposizione alle autorità competenti che possono, qualora le circostanze lo giustifichino, concedere un periodo di tempo limitato entro cui l'ente deve conformarsi al limite previsto. Se si applica l'importo di 150 milioni di EUR di cui all'articolo 395, paragrafo 1, le autorità competenti possono concedere caso per caso il superamento del limite del 100 % in termini di capitale di classe 1 dell'ente. Ove, nei casi eccezionali di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo, l'autorità competente autorizzi l'ente a superare il limite stabilito all'articolo 395, paragrafo 1, per un periodo superiore a tre mesi, l'ente presenta, secondo modalità ritenute soddisfacenti dall'autorità competente, un piano per un tempestivo ritorno alla conformità rispetto a tale limite ed esegue tale piano entro il periodo di tempo convenuto con l'autorità competente. L'autorità competente controlla la realizzazione del piano e, se del caso, esige un ritorno più rapido alla conformità.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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