+Articolo 399 3.

Articolo 399 3.

Le tecniche di attenuazione del rischio di credito a disposizione soltanto degli enti che si avvalgono di uno dei metodi IRB non sono utilizzate per ridurre il valore dell'esposizione con riferimento alle grandi esposizioni, ad eccezione delle esposizioni garantite da beni immobili conformemente all'articolo 402.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito