+Articolo 399 Tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito
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---+Articolo 399 3.
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Articolo 399 Tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 399 1.
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L'ente si avvale di una tecnica di attenuazione del rischio di credito nel calcolo di un'esposizione qualora abbia utilizzato tale tecnica per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di credito a norma della parte tre, titolo II, e purché detta tecnica di attenuazione del rischio di credito soddisfi le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini degli articoli da 400 a 403, il termine «garanzia» comprende i derivati su crediti riconosciuti ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, diversi dalle credit linked note.
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Articolo 399 2.
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Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, qualora, ai sensi degli articoli da 400 a 403, sia autorizzato il riconoscimento di una protezione del credito di tipo reale o di tipo personale, questo è soggetto al rispetto dei requisiti di ammissibilità e di altri requisiti stabiliti alla parte tre, titolo II, capo 4.
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Articolo 399 3.
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Le tecniche di attenuazione del rischio di credito a disposizione soltanto degli enti che si avvalgono di uno dei metodi IRB non sono utilizzate per ridurre il valore dell'esposizione con riferimento alle grandi esposizioni, ad eccezione delle esposizioni garantite da beni immobili conformemente all'articolo 402.
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Articolo 399 4.
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Gli enti analizzano, per quanto possibile, le loro esposizioni verso datori di garanzie reali, fornitori di protezioni del credito non finanziate e attività sottostanti ai sensi dell'articolo 390, paragrafo 7, per individuare possibili concentrazioni e, se del caso, prendono misure appropriate e segnalano all'autorità competente qualsiasi elemento significativo.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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