+Articolo 399 4.
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Articolo 399 4.
Gli enti analizzano, per quanto possibile, le loro esposizioni verso datori di garanzie reali, fornitori di protezioni del credito non finanziate e attività sottostanti ai sensi dell'articolo 390, paragrafo 7, per individuare possibili concentrazioni e, se del caso, prendono misure appropriate e segnalano all'autorità competente qualsiasi elemento significativo.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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