+Articolo 403 2.

Articolo 403 2.

Un ente, quando applica il paragrafo 1, lettera a):

a) 

qualora la garanzia sia denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione, calcola l'importo dell'esposizione che si presume garantito conformemente alle disposizioni sul trattamento del disallineamento di valuta per la protezione del credito non finanziata di cui alla parte tre;

b) 

tratta i disallineamenti tra la scadenza dell'esposizione e quella della protezione conformemente alle disposizioni sul trattamento del disallineamento di scadenza di cui alla parte tre, titolo II, capo 4;

c) 

può riconoscere la copertura parziale conformemente al trattamento di cui alla parte tre, titolo II, capo 4.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito