+Articolo 403 Metodo della sostituzione
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Articolo 403 Metodo della sostituzione

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 403 1.

Quando un'esposizione nei confronti di un cliente è garantita da un terzo o da una garanzia reale emessa da un terzo, l'ente deve:

a) 

considerare la frazione dell'esposizione garantita come un'esposizione nei confronti del garante e non del cliente, a condizione che all'esposizione non garantita verso il garante sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore o uguale al fattore di ponderazione del rischio dell'esposizione non garantita verso il cliente ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;

b) 

considerare la frazione dell'esposizione garantita dal valore di mercato delle garanzie reali riconosciute come un'esposizione nei confronti del terzo e non del cliente, a condizione che l'esposizione sia garantita da una garanzia reale e che alla frazione dell'esposizione garantita da garanzia reale sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore o uguale al fattore di ponderazione del rischio dell'esposizione non garantita verso il cliente ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2.

Il metodo di cui alla lettera b) del primo comma non è utilizzato dall'ente in caso di disallineamento tra la scadenza dell'esposizione e quella della protezione.

Ai fini della presente parte, un ente può utilizzare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie sia il trattamento di cui alla lettera b) del primo comma del presente paragrafo solo qualora sia consentito utilizzare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie sia il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie ai fini dell'articolo 92.

Articolo 403 2.

Un ente, quando applica il paragrafo 1, lettera a):

a) 

qualora la garanzia sia denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione, calcola l'importo dell'esposizione che si presume garantito conformemente alle disposizioni sul trattamento del disallineamento di valuta per la protezione del credito non finanziata di cui alla parte tre;

b) 

tratta i disallineamenti tra la scadenza dell'esposizione e quella della protezione conformemente alle disposizioni sul trattamento del disallineamento di scadenza di cui alla parte tre, titolo II, capo 4;

c) 

può riconoscere la copertura parziale conformemente al trattamento di cui alla parte tre, titolo II, capo 4.

Articolo 403 3.

Ai fini della lettera b) del paragrafo 1, un ente può sostituire l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo con l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del presente paragrafo:

a) 

l'importo totale dell'esposizione verso un emittente delle garanzie derivante da contratti di vendita con patto di riacquisto intermediati facilitati da un agente tri-party;

b) 

il pieno importo dei limiti che l'ente ha incaricato l'agente tri-party, di cui alla lettera a), di applicare ai titoli emessi dall'emittente delle garanzie di cui a tale lettera;

c) 

l'ente ha verificato che l'agente tri-party ha predisposto le opportune garanzie per impedire violazioni dei limiti di cui alla lettera b);

d) 

l'autorità competente non ha espresso all'ente alcuna preoccupazione concreta;

e) 

la somma dell'importo del limite di cui alla lettera b) del presente paragrafo e di ogni altra esposizione dell'ente verso l'emittente delle garanzie non supera il limite di cui all'articolo 395, paragrafo 1.

Articolo 403 4.
L'ABE emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 che specificano le condizioni per l'applicazione del trattamento di cui al paragrafo 3 del presente articolo, tra cui le condizioni e la frequenza in base a cui stabilire, controllare e rivedere i limiti di cui alla lettera b) di detto paragrafo.

L'ABE pubblica tali orientamenti entro il 31 dicembre 2019.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito