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+Articolo 415 2. |
Articolo 415 2.Un ente segnala separatamente alle autorità competenti gli elementi di cui alle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3 o 3 bis del presente articolo, al titolo III finché non saranno specificati e introdotti nel diritto dell'Unione l'obbligo di segnalazione e lo schema per le segnalazioni riguardanti il coefficiente di finanziamento stabile netto di cui al titolo IV, al titolo IV e all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a seconda dei casi, applicando le seguenti modalità:
a)
ove gli elementi siano denominati in una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni e l'ente detenga passività aggregate denominate in tale valuta per un importo pari o superiore al 5 % del totale delle passività dell'ente o del singolo sottogruppo di liquidità, ad esclusione dei fondi propri e degli elementi fuori bilancio. La segnalazione è effettuata nella valuta di denominazione;
b)
ove gli elementi siano denominati nella valuta di uno Stato membro ospitante qualora l'ente abbia succursale significativa ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE e detto Stato membro ospitante utilizza una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni. La segnalazione è effettuata nella valuta dello Stato membro in cui è ubicata la succursale significativa;
c)
ove gli elementi siano denominati nella valuta utilizzata per le segnalazioni e l'importo aggregato delle passività in valute diverse dalla valuta utilizzata per le segnalazioni sia pari o superiore al 5 % del totale delle passività dell'ente o del singolo sottogruppo di liquidità, ad esclusione dei fondi propri e degli elementi fuori bilancio. La segnalazione è effettuata nella valuta di denominazione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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