+Articolo 419 1.

Articolo 419 1.

L'ABE valuta la disponibilità per gli enti delle attività liquide di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera b), nelle valute pertinenti per gli enti stabiliti nell'Unione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito