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+Articolo 419 1. |
Articolo 419 1.L'ABE valuta la disponibilità per gli enti delle attività liquide di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera b), nelle valute pertinenti per gli enti stabiliti nell'Unione.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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