+Articolo 422 5.

Articolo 422 5.

Gli enti moltiplicano per il 40 % le passività risultanti dai depositi dei clienti, che non sono clienti finanziari nella misura in cui non sono disciplinati dai paragrafi 3 e 4, e moltiplicano per il 20 % l'importo di tali passività coperte da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito